Art. 43 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per i fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell’articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.