Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.(351)
2. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
3. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.
4. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
5. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
6. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.(7)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Aggiornamento (351)
La L. 22 gennaio 2024, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a che “al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 639 c.p. punisce il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, delitto contro il patrimonio collocato dopo il danneggiamento (art. 635 c.p.), rispetto al quale opera come figura sussidiaria (“fuori dei casi preveduti dall’articolo 635”). Tutela l’integrità estetica e il decoro dei beni, mobili e immobili, contro alterazioni che non giungono a compromettere il valore o la funzionalità della cosa. È la norma di riferimento per scritte murali, graffiti, vernici e sporcizia gettata su edifici, veicoli e arredi.
L’articolo è stato più volte riscritto. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inciso sul regime dei fatti commessi su immobili e mezzi di trasporto, rendendoli procedibili d’ufficio; la legge 9 marzo 2022, n. 22 ha trasferito le offese ai beni culturali nell’art. 518-duodecies c.p.; la legge 22 gennaio 2024, n. 6 ha elevato la multa del primo comma fino a 309 euro e introdotto l’ipotesi delle teche e strutture espositive dei musei; infine il testo vigente dal 12 aprile 2025 prevede l’ipotesi dei beni adibiti a funzioni pubbliche imbrattati per lederne il prestigio.
Contenuto della disposizione
L’elemento soggettivo è il dolo generico: coscienza e volontà di alterare l’aspetto della cosa altrui. Nell’ipotesi dei beni pubblici occorre il dolo specifico di ledere il prestigio dell’istituzione.
Profili applicativi
La questione decisiva è il confine con il danneggiamento. Si ha danneggiamento quando la cosa viene modificata in modo da diminuirne apprezzabilmente il valore o impedirne, anche in parte, l’uso, rendendo necessario un intervento di ripristino della sua essenza e funzionalità; si ha deturpamento o imbrattamento quando l’alterazione è temporanea e superficiale e l’aspetto originario è facilmente reintegrabile. Il costo della pulitura non è il criterio dirimente. La distinzione ha effetti rilevanti, perché il danneggiamento comune, dopo il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è punito solo nelle forme aggravate dell’art. 635 c.p.
Altro profilo è la natura del bene: il portone di un edificio è parte dell’immobile e attrae l’ipotesi del secondo comma, procedibile d’ufficio; l’automobile è un mezzo di trasporto privato. Nemmeno condotte apparentemente minime, come gli sputi sulla carrozzeria, possono essere liquidate come inoffensive con un proscioglimento immediato: l’eventuale tenuità va valutata con gli strumenti propri, come l’art. 131-bis c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rapporto principale è con il danneggiamento (art. 635 c.p.), che prevale per espressa clausola di sussidiarietà; per i beni culturali si applica la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.). L’imbrattamento può accompagnarsi all’oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.) o al vilipendio delle istituzioni (art. 290 c.p.) quando le scritte abbiano contenuto offensivo. Sul piano sanzionatorio rilevano la sospensione condizionale subordinata a obblighi riparatori (art. 165 c.p.) e la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); per l’ipotesi a querela, la remissione (art. 152 c.p.) e l’estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.). Sul piano civilistico il proprietario può agire per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.