Art. 624 c.p. Furto
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.
2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).(7)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 624 c.p. descrive il furto, figura base dei delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone, e costituisce il modello sul quale sono costruite numerose fattispecie collegate: il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), le circostanze aggravanti (art. 625 c.p.), i furti punibili a querela (art. 626 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.). L’interesse tutelato è il possesso delle cose mobili, inteso in senso penalistico come relazione di fatto che consente di disporre autonomamente della cosa, anche al di fuori della diretta vigilanza del titolare; la tutela si estende quindi alla semplice detenzione, purché non illecita nei confronti dell’autore.
La disposizione è stata incisa in particolare dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha reso il furto procedibile a querela della persona offesa, con eccezioni. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154 a 516 euro (gli importi in lire del testo originario sono stati convertiti in euro).
Contenuto della disposizione
Il tentativo è configurabile quando la sottrazione è iniziata ma l’agente non ha ancora acquisito un’autonoma disponibilità del bene.
Profili applicativi
Il tema classico è quello del furto nei supermercati: se l’azione è monitorata dal personale o dai sistemi di sorveglianza e l’intervento avviene immediatamente, prima che l’agente si sottragga al controllo, il reato resta tentato, perché la merce non è mai uscita dalla sfera di vigilanza della persona offesa. In assenza di controllo, il superamento delle casse con la merce occultata integra invece il furto consumato.
Dopo la riforma del 2022, il profilo processuale è divenuto centrale. Per i fatti anteriori al 30 dicembre 2022 il termine per querelare decorre da tale data, se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; il nuovo regime, per la sua natura mista sostanziale e processuale, si applica retroattivamente anche ai giudizi pendenti e la mancanza di querela è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Occorre poi verificare che l’atto presentato abbia davvero i caratteri della querela: una semplice denuncia dei fatti, priva della manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, non è sufficiente. Sono frequenti, infine, le questioni sulla contestazione, anche solo in fatto, delle aggravanti che rendono il reato procedibile d’ufficio, come la destinazione del bene a pubblico servizio negli allacci abusivi alla rete elettrica. Secondo l’informazione provvisoria di una decisione delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026, richiamata dalla giurisprudenza successiva, decorso inutilmente il termine transitorio senza querela il giudice deve dichiarare subito l’improcedibilità, senza che sia più possibile una contestazione suppletiva di aggravanti che renderebbero il reato procedibile d’ufficio.
Va ricordato che l’art. 626 c.p. prevede forme minori di furto (furto d’uso, furto lieve per bisogno, spigolamento) e che, nel giudizio, può operare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il furto si distingue dall’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), nella quale l’agente ha già il possesso della cosa e se ne appropria, e dalla truffa (art. 640 c.p.), nella quale è la vittima, indotta in errore, a consegnare il bene. Se la sottrazione è accompagnata da violenza o minaccia alla persona, ricorre la rapina (art. 628 c.p.). Le figure di furto in abitazione e con strappo sono oggi delitti autonomi (art. 624-bis c.p.), procedibili d’ufficio e punite più severamente; le aggravanti sono elencate nell’art. 625 c.p. e le attenuanti per il danno di speciale tenuità nell’art. 62, n. 4, c.p. Chi riceve la cosa rubata risponde di ricettazione (art. 648 c.p.), mentre il furto tra congiunti può essere non punibile ai sensi dell’art. 649 c.p. Sul piano processuale rilevano la disciplina della querela (artt. 120 e seguenti c.p.; art. 336 c.p.p.) e la norma transitoria dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.