1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Testo in vigore dal 1° luglio 2025
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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