Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.