Art. 633 c.p. Invasione di terreni o edifici

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Testo in vigore dal 18 dicembre 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 633 c.p. apre il capo I del titolo XIII del libro secondo, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, e punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Il bene protetto è il patrimonio immobiliare, nella sua dimensione di pacifico godimento da parte di chi ne ha la disponibilità, sia esso proprietario, possessore o titolare di un diritto personale di godimento. La norma trova applicazione soprattutto nelle occupazioni abusive di alloggi, specie di edilizia residenziale pubblica, e nelle occupazioni di terreni.

Il testo vigente è frutto del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (cosiddetto decreto sicurezza), che ha inasprito le pene del primo comma, ha introdotto la procedibilità d’ufficio per il fatto commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata e ha previsto l’aumento di pena per promotori e organizzatori. Più di recente il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto l’autonoma figura dell’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), lasciando invariato l’art. 633 c.p.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: l’invasione consiste nell’introduzione arbitraria, cioè contra ius, nell’immobile altrui da parte di chi è privo del diritto di accedervi. Non è necessaria la violenza, né l’accesso clandestino: è sufficiente l’ingresso abusivo, anche attraverso una porta lasciata aperta. Occorre tuttavia che il bene sia sottoposto, per un tempo apprezzabile, a un potere di fatto dell’agente; il mero ingresso occasionale e precario non basta.
  • Oggetto: terreni ed edifici, pubblici o privati, comprese le loro pertinenze; l’altruità va riferita a chi ha la disponibilità giuridica del bene.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, rappresentato dal fine di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, anche di natura non economica, purché implichi una qualche utilizzazione del bene.
  • Pena e circostanze: reclusione da uno a tre anni e multa da euro 103 a euro 1.032; reclusione da due a quattro anni e multa da euro 206 a euro 2.064 se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata; aumento di pena per promotori e organizzatori quando il fatto è commesso da due o più persone.
  • Procedibilità: a querela della persona offesa; d’ufficio nelle ipotesi aggravate del secondo comma e, ai sensi dell’art. 639-bis c.p., quando si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati a uso pubblico.

Quando l’occupazione si protrae nel tempo il reato ha natura permanente: la consumazione perdura finché l’agente mantiene il potere di fatto sul bene e cessa con l’allontanamento o con la sentenza di condanna di primo grado. Se l’occupazione prosegue dopo la condanna, si configura un nuovo reato, che non richiede una nuova invasione.

Profili applicativi

Il primo profilo di rilievo pratico riguarda la prescrizione e il ne bis in idem, che dipendono dalla corretta individuazione del periodo di permanenza. Quando l’imputazione è formulata in forma aperta (con espressioni come “in atto” o “tuttora permanente”), la permanenza si considera cessata, ai fini del calcolo, alla data della sentenza di primo grado; occorre però evitare di giudicare nuovamente segmenti di condotta già coperti da un precedente giudicato.

Il secondo profilo concerne lo stato di necessità (art. 54 c.p.), invocato spesso dagli occupanti di alloggi in condizioni di disagio abitativo. La giurisprudenza ammette in astratto la scriminante, perché il pericolo di danno grave alla persona può riguardare anche il diritto all’abitazione, ma ne richiede in concreto i requisiti per tutta la durata dell’occupazione: un pericolo attuale e transitorio e l’assenza di alternative. La scriminante non opera quando l’occupazione è il mezzo per risolvere in via definitiva una esigenza abitativa cronica.

Il terzo profilo riguarda gli alloggi di edilizia pubblica ceduti dall’assegnatario a terzi: chi subentra con il consenso dell’assegnatario, senza un provvedimento dell’ente, occupa senza titolo e risponde del reato. Sul versante civile, l’occupazione abusiva espone l’autore anche alle azioni di rilascio e di risarcimento del danno; in sede penale è possibile il sequestro preventivo dell’immobile per farne cessare l’occupazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 2026, n. 22810: il delitto richiede che l’immobile sia assoggettato, per qualche tempo, a un potere di fatto dell’agente, e non è integrato dall’introduzione meramente precaria nel fondo altrui; essendo stato accertato il carattere occasionale ed episodico dell’accesso, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
  • Cassazione penale, sez. II, 29 maggio 2026, n. 19906: l’invasione consiste nell’introduzione contra ius di chi è privo del diritto di accesso; se l’occupazione si protrae il reato è permanente e la permanenza cessa con l’allontanamento o con la sentenza di condanna, dopo la quale la prosecuzione dell’occupazione integra un nuovo reato. Con contestazione aperta, la consumazione si considera cessata alla data della sentenza di primo grado; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 14 luglio 2026, n. 26337: è stata annullata la condanna per invasione contestata come permanente da un’epoca anteriore, nella parte in cui la condotta coincideva con quella già giudicata con decreto penale di condanna divenuto definitivo, con necessità di ridefinire il periodo di consumazione e la pena, in applicazione del divieto di secondo giudizio (art. 649 c.p.p.).
  • Cassazione penale, sez. VII, ord. 16 luglio 2026, n. 26888: l’occupazione abusiva può essere scriminata dallo stato di necessità anche quando il danno grave alla persona riguardi il diritto all’abitazione, ma solo se ricorrono, per tutto il tempo dell’occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità di un pericolo attuale e transitorio, e non per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa; ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 22 aprile 2026, n. 14670: chi subentra in un alloggio pubblico con il solo consenso dell’assegnatario è occupante arbitrario, perché l’assegnatario non può trasferire la detenzione; l’art. 634-bis c.p. non dimostra che tali condotte fossero prima estranee all’art. 633 c.p., riguardando la diversa ipotesi dell’occupazione con violenza o minaccia di un immobile destinato a domicilio altrui, punita più gravemente. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Rapporti con altre norme

L’art. 634-bis c.p. punisce, con pena più severa, l’occupazione o la detenzione senza titolo, mediante violenza o minaccia, di un immobile destinato a domicilio altrui; l’art. 634 c.p. sanziona la turbativa violenta del possesso di cose immobili; l’art. 639-bis c.p. stabilisce la procedibilità d’ufficio per i beni pubblici o destinati a uso pubblico. L’invasione si distingue dalla violazione di domicilio (art. 614 c.p.), che tutela la libertà domestica e non il patrimonio, e può concorrere con il danneggiamento (art. 635 c.p.) e con il furto di energia (art. 624 c.p.) per gli allacci abusivi alle utenze. Per l’esclusione della punibilità rilevano l’art. 54 c.p. sullo stato di necessità e l’art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto; sul piano cautelare, il sequestro preventivo dell’immobile è disciplinato dall’art. 321 c.p.p. In sede civile la tutela del proprietario passa per le azioni di rivendicazione e di reintegrazione nel possesso (artt. 948 e 1168 c.c.).