Art. 629 c.p. Estorsione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.(128)

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628.(128)

3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.(7)(96)(125)(233)(337)

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (337)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 21/06/2023, n. 25) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’estorsione apre, insieme alla rapina, il capo I del titolo XIII del libro II, dedicato ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone. La norma punisce chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare o a omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È un reato plurioffensivo: lede il patrimonio e, insieme, la libertà di autodeterminazione della vittima, la cui volontà viene coartata ma non annullata. Qui sta la differenza con la rapina, dove il bene è sottratto direttamente dall’agente: nell’estorsione è la vittima, costretta, a compiere l’atto di disposizione, e il reato richiede la sua cooperazione forzata.

La disposizione ha conosciuto due interventi recenti. La Corte costituzionale, con la sentenza 15 giugno 2023, n. 120, ha dichiarato illegittimo l’art. 629 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La l. 28 giugno 2024, n. 90, in materia di reati informatici, ha poi aggiunto il terzo comma, in vigore dal 17 luglio 2024, che incrimina la cosiddetta estorsione informatica, commessa mediante accessi abusivi, intercettazioni o danneggiamenti di sistemi e dati, o con la minaccia di compierli.

Contenuto della disposizione

Condotta. I mezzi tipici sono la violenza e la minaccia. La minaccia è la prospettazione di un male ingiusto e futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente; può essere esplicita o implicita, diretta o indiretta, e rilevano anche le forme larvate, come l’allusione al potere di un’organizzazione criminale o la prospettazione di conseguenze lavorative. L’idoneità a coartare va valutata in concreto, tenendo conto delle condizioni della vittima e del contesto. La costrizione consiste nel determinare la vittima a un comportamento attivo o omissivo che essa non avrebbe tenuto: è proprio la residua libertà di scelta, sia pure viziata, a distinguere l’estorsione dalla rapina.

Evento. Occorrono l’ingiusto profitto, per l’agente o per terzi, e l’altrui danno. Il profitto è qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale; il danno deve invece avere contenuto patrimoniale, ma la nozione è ampia e comprende qualunque situazione che incida negativamente sull’assetto economico della vittima, inclusa la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile. L’ingiustizia del profitto manca quando l’agente mira a realizzare una pretesa giuridicamente tutelabile: in tal caso ricorre l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Elemento soggettivo. Il dolo è generico e deve coprire la violenza o minaccia, la costrizione e l’ingiustizia del profitto con altrui danno; non è richiesto un fine ulteriore.

Consumazione e tentativo. Il reato si consuma con il conseguimento del profitto e la produzione del danno; se la vittima non cede, o cede per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, si ha tentativo, la cui idoneità va valutata con giudizio ex ante, senza che rilevi la capacità di resistenza poi dimostrata dalla persona offesa.

Pena e circostanze. Il primo comma prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Il secondo comma eleva la pena alla reclusione da sette a venti anni e alla multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre una delle circostanze del terzo comma dell’art. 628 c.p. (uso di armi, più persone riunite, travisamento, metodo mafioso, fatto commesso in abitazione, e le altre ivi previste). Il terzo comma punisce l’estorsione informatica con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 10.000, elevate alla reclusione da otto a ventidue anni e alla multa da euro 6.000 a euro 18.000 in presenza delle medesime circostanze o se il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità. Per effetto della sentenza costituzionale n. 120 del 2023 la pena può essere diminuita fino a un terzo nei fatti di lieve entità. Il delitto è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

La questione più frequente è il confine con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.). Secondo le Sezioni Unite i due reati si distinguono per l’elemento psicologico: nell’esercizio arbitrario l’agente persegue, con mezzi illeciti, una pretesa che potrebbe far valere davanti al giudice e agisce nella ragionevole opinione della sua legittimità; nell’estorsione persegue un profitto ingiusto. La pretesa non deve essere fondata, ma non deve essere del tutto arbitraria né rivolta contro soggetti estranei al rapporto obbligatorio: la violenza esercitata su terzi non obbligati integra sempre l’estorsione. Il terzo che interviene in aiuto del creditore concorre nell’esercizio arbitrario solo se si limita a offrire un contributo alla pretesa altrui senza perseguire finalità proprie.

Un secondo ambito è l’estorsione nei rapporti di lavoro: il datore che, approfittando della prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i dipendenti ad accettare condizioni retributive o di orario inique con la minaccia, anche larvata, del licenziamento commette estorsione; il fatto che la scelta sia formalmente lasciata al lavoratore non esclude la minaccia, perché è proprio della minaccia rimettere alla vittima una scelta sotto la prospettiva del male ingiusto. Analogamente, integra estorsione l’imposizione di assunzioni o forniture che pregiudica la libertà negoziale dell’imprenditore, anche se le condizioni economiche non sono diverse da quelle di mercato.

In tema di criminalità organizzata, l’aggravante del metodo mafioso è configurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio silente, privo di richiesta esplicita, quando la consorteria ha una forza di intimidazione tale da rendere superfluo l’avvertimento. Quanto all’attenuante della lieve entità, essa richiede una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando le richieste estorsive siano sistematiche, pur se singolarmente modeste; la relativa richiesta in appello deve essere specifica, con l’indicazione dei dati di fatto che la giustificano. Va infine distinta l’estorsione dalla truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario (art. 640, secondo comma, n. 2, c.p.): nella truffa il male prospettato non dipende dall’agente ed è frutto di inganno, nell’estorsione dipende dalla sua volontà.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 luglio 2024, n. 30016: nella nozione di danno patrimoniale rilevante per l’estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, da provare secondo la causalità penale; chi con violenza o minaccia allontana un offerente da una gara nei pubblici incanti risponde di turbata libertà degli incanti e, se ha causato tale danno, anche di estorsione.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 16 luglio 2020, n. 29541: l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è reato proprio non esclusivo; il concorso del terzo è configurabile solo se questi si limita a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori; se il preteso creditore è estraneo all’iniziativa del terzo, a carico di quest’ultimo ricorrono altri reati, tra cui l’estorsione.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 settembre 2026, n. 34971: richiamando le Sezioni Unite, la pretesa rilevante per l’art. 393 c.p. non deve essere del tutto arbitraria e l’agente non può azionarla contro terzi estranei al rapporto; la violenza esercitata sul titolare di un centro di assistenza fiscale per ottenere il risarcimento di un sinistro è estorsione.
  • Cassazione penale, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 3724: integra estorsione la condotta del datore di lavoro che, con la minaccia larvata di licenziamento, costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retributivi deteriori; la scelta lasciata al lavoratore non esclude la minaccia e non occorre una particolare condizione di debolezza delle vittime.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 maggio 2026, n. 17639: nella tentata estorsione l’idoneità degli atti va valutata con giudizio ex ante, senza che rilevi la capacità di resistenza successivamente dimostrata dalla vittima; è esclusa la desistenza quando il mancato conseguimento del profitto non dipende da un’autonoma determinazione dell’agente.
  • Cassazione penale, sez. II, 3 agosto 2026, n. 29387: l’imposizione di assunzioni con modalità intimidatorie pregiudica la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore e integra estorsione anche se le condizioni economiche non differiscono da quelle che sarebbero state comunque praticate; l’aggravante del metodo mafioso è configurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio silente, in un territorio dominato da una consorteria storica.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 settembre 2026, n. 34754: l’attenuante della lieve entità, applicabile all’estorsione dopo la sentenza costituzionale n. 120 del 2023, richiede una valutazione del fatto nel suo complesso e non ricorre quando le richieste estorsive sono sistematiche, pur se di modesto importo; la richiesta rivolta al giudice di appello deve essere specifica.

Rapporti con altre norme

  • Art. 628 c.p.: la rapina si distingue per la sottrazione diretta del bene; il terzo comma fornisce le circostanze aggravanti richiamate dal secondo e dal terzo comma dell’art. 629 c.p.
  • Art. 393 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, distinto dall’estorsione per la tutelabilità della pretesa e per l’elemento psicologico.
  • Art. 610 c.p.: la violenza privata è fattispecie generale e residuale, applicabile quando manca il profitto ingiusto con altrui danno.
  • Art. 640 c.p.: la truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario si differenzia perché il male prospettato non dipende dalla volontà dell’agente.
  • Art. 644 c.p.: l’usura concorre con l’estorsione quando la riscossione degli interessi usurari avviene con violenza o minaccia.
  • Art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti, in concorso con l’estorsione secondo le Sezioni Unite.
  • Artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.: reati informatici richiamati dal terzo comma come mezzo dell’estorsione informatica.
  • Art. 416-bis.1 c.p. e art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: aggravanti del metodo mafioso e del fatto commesso da sottoposto a misura di prevenzione.
  • Art. 4-bis ord. penit.: l’estorsione aggravata ai sensi del secondo comma rientra tra i reati che condizionano l’accesso ai benefici penitenziari.