Art. 634-bis c.p. Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

3. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

5. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.