Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.(96)(125)(233)(238)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Aggiornamento (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 630 c.p. punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione, uno dei delitti più gravi dell’ordinamento. Collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza, è un reato complesso e plurioffensivo: assorbe il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e l’estorsione (art. 629 c.p.), offendendo insieme la libertà personale e il patrimonio. Il suo particolare disvalore sta nella mercificazione della persona, la cui libertà è subordinata al pagamento di un prezzo.
La struttura attuale risale alla legislazione di emergenza degli anni della stagione dei sequestri, a partire dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha innalzato le pene e introdotto la disciplina premiale per il concorrente dissociato. Sull’articolo è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2012, che ha introdotto l’attenuante del fatto di lieve entità (testo vigente dal 29 marzo 2012). Le pene sono inoltre aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale (art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Contenuto della disposizione
Il dolo è specifico: la privazione della libertà deve essere finalizzata a ottenere un profitto ingiusto come corrispettivo della liberazione. Il prezzo può consistere in qualsiasi prestazione patrimoniale, anche la consegna di un bene a garanzia o il pagamento di un debito preesistente privo di tutela giuridica. Il reato è procedibile d’ufficio e si consuma con la privazione della libertà accompagnata dal fine estorsivo, senza che occorra il conseguimento del prezzo.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è la distinzione dal sequestro di persona in concorso con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 605 e 393 c.p.), nei casi in cui la vittima è trattenuta per ottenere il pagamento di un debito. Si applica l’art. 630 c.p. quando la pretesa non è giuridicamente tutelabile: crediti derivanti da negozi illeciti, come il traffico di stupefacenti, pretese più ampie di quanto dovuto o rivolte contro terzi estranei al rapporto, come i familiari del debitore. Quando invece l’agente mira a soddisfare una pretesa azionabile in giudizio, con la ragionevole convinzione di esercitare un diritto, ricorre il concorso tra sequestro ed esercizio arbitrario. La violenza particolarmente intensa può essere sintomo del dolo estorsivo, specie se l’esistenza o l’entità del credito sono incerte.
Altro tema è la proporzione della pena nei sequestri di breve durata e di modesta gravità. La difesa dispone dell’attenuante della lieve entità e, nei casi in cui il fatto resti comunque lontano dal nucleo di disvalore della norma, della possibilità di chiedere una qualificazione restrittiva che scomponga il reato complesso nei delitti di sequestro di persona ed estorsione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma è speciale rispetto al sequestro di persona (art. 605 c.p.) e all’estorsione (art. 629 c.p.), che assorbe. Si distingue dal sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) e dal sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.), in cui la liberazione è subordinata a un’azione od omissione non patrimoniale. Concorre con le lesioni e con i reati in materia di armi e può essere aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Sul piano processuale e penitenziario è compreso tra i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., con termini di indagine più lunghi, è soggetto ad arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) e rientra nei reati ostativi dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede il blocco dei beni della vittima e dei familiari per impedire il pagamento del riscatto.