Art. 639-bis c.p. Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 634-bis e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.