Art. 625 c.p. Circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila:(277)

2. 1° Numero soppresso dalla L. 26 marzo 2001, n. 128;

3. 2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

4. 3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

5. 4° se il fatto è commesso con destrezza;

6. 5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

7. 6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

8. 7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

9. 8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

10. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.(7)

Testo in vigore dal 3 agosto 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che “All’articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 625 c.p. elenca le circostanze aggravanti speciali del furto previsto dall’art. 624 c.p. Ciascuna ipotesi esprime un maggiore disvalore del fatto, legato alle modalità della condotta (violenza sulle cose, mezzo fraudolento, destrezza, travisamento), ai mezzi di cui l’agente dispone (armi o narcotici), al numero dei partecipanti, oppure alla natura o alla collocazione della cosa sottratta (bagagli dei viaggiatori, beni esposti alla pubblica fede, componenti di infrastrutture di servizi pubblici, bestiame), o ancora alla particolare vulnerabilità della vittima (furti sui mezzi pubblici o ai danni di chi ha appena prelevato denaro).

Sono circostanze ad effetto speciale, perché comportano una pena autonoma, sensibilmente più elevata di quella del furto semplice. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017) ha inasprito la cornice edittale del primo comma, oggi della reclusione da due a sei anni e della multa da 927 a 1.500 euro, e ha introdotto i numeri 8-bis e 8-ter; il numero 7-bis era stato aggiunto in precedenza per contrastare i furti di rame e di altri metalli dalle reti di servizio pubblico. Il numero 1, che riguardava il furto in abitazione, è stato soppresso dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha trasformato quell’ipotesi nel reato autonomo dell’art. 624-bis c.p. Il testo pubblicato riporta ancora, per il primo comma, la cornice anteriore al 2017 e gli importi in lire: la pena va dunque letta secondo le modifiche indicate.

Contenuto della disposizione

Le ipotesi più ricorrenti nella prassi sono le seguenti:

  • violenza sulle cose (n. 2), che ricorre quando la cosa viene danneggiata, trasformata o mutata di destinazione, come nella rottura di una serratura o nella manomissione di un dispositivo antitaccheggio;
  • mezzo fraudolento (n. 2), cioè una condotta insidiosa e astuta, idonea a eludere le cautele predisposte dal detentore a difesa dei beni (uso di chiavi alterate, scavalcamento di recinzioni, inganno per accedere ai locali);
  • porto di armi o narcotici senza farne uso (n. 3);
  • destrezza (n. 4), tipica del borseggio, che richiede una particolare abilità nel sorprendere o eludere la vigilanza della vittima;
  • fatto commesso da tre o più persone, o da una sola travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (n. 5);
  • cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento, esposte alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione, o destinate a pubblico servizio (n. 7), e componenti di infrastrutture di servizi pubblici (n. 7-bis);
  • furto di bestiame (n. 8), commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (n. 8-bis) o ai danni di chi sta fruendo o ha appena fruito di servizi bancari, postali o di sportelli per il prelievo di denaro (n. 8-ter).

L’ultimo comma prevede la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 206 a 1.549 euro quando concorrono due o più delle circostanze elencate, ovvero una di esse con una delle aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. Le aggravanti sono soggette al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.), a differenza di quanto avviene per il furto in abitazione e con strappo, per il quale l’art. 624-bis c.p. pone un divieto di equivalenza o prevalenza.

Quanto alla procedibilità, dopo il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il furto, anche aggravato, è punibile a querela della persona offesa; si procede d’ufficio solo se la vittima è incapace per età o infermità, oppure se ricorrono le aggravanti del n. 7 (salvo che si tratti di cose esposte alla pubblica fede) o del n. 7-bis (art. 624, terzo comma, c.p.).

Profili applicativi

Le aggravanti incidono in modo determinante sulla pena e sugli istituti collegati: dalla loro sussistenza dipendono la possibilità di arresto in flagranza, i termini di prescrizione e, dopo la riforma del 2022, la stessa procedibilità. Per questo la difesa contesta spesso la loro configurabilità, soprattutto nei furti nei supermercati: il semplice occultamento della merce nella borsa o sulla persona non integra il mezzo fraudolento, mentre la rimozione o la neutralizzazione della placca antitaccheggio può integrare la violenza sulle cose. Analogamente, approfittare di una disattenzione della vittima non basta per la destrezza.

Per i beni esposti alla pubblica fede occorre che la cosa sia lasciata senza diretta custodia per necessità o consuetudine (si pensi alle biciclette o ai veicoli parcheggiati in strada). Le circostanze, infine, devono essere contestate nell’imputazione, anche in fatto, cioè con una descrizione che consenta all’imputato di difendersi sul punto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 luglio 2013, n. 40354: il mezzo fraudolento consiste in una condotta, posta in essere durante l’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere la volontà contraria del detentore e a vanificare le difese apprestate; l’aggravante è stata esclusa per il mero occultamento della merce in un esercizio self-service.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 27 aprile 2017, n. 34090: la destrezza richiede una condotta, anteriore o contestuale all’impossessamento, connotata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore; non basta che l’agente approfitti di una disattenzione o di un momentaneo allontanamento da lui non provocati.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021, n. 42414: le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a bilanciamento sia con un’aggravante sottratta in modo assoluto al giudizio di comparazione (come quella dell’art. 624-bis, terzo comma, c.p. in relazione all’art. 625 c.p.) vanno prima comparate con le prime; se ritenute equivalenti, si applica la pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza privilegiata. La Corte ha inoltre ribadito che si ha furto con mezzo fraudolento, e non truffa, quando lo spossessamento avviene contro la volontà della vittima.
  • Cassazione penale, sez. V, 11 settembre 2026, n. 33415: l’aggravante del n. 7-bis richiede un requisito soggettivo, cioè che la persona offesa sia un soggetto pubblico o un concessionario di pubblico servizio, e un nesso funzionale tra la cosa sottratta e l’erogazione del servizio; la Corte ha distinto, all’interno del n. 7, l’ipotesi della cosa esistente in uno stabilimento pubblico (un’isola ecologica comunale) da quella dell’esposizione alla pubblica fede.
  • Cassazione penale, sez. IV, 30 settembre 2026, n. 34969: applicando il principio delle Sezioni Unite del 2017, la Corte ha ritenuto correttamente riconosciuta la destrezza in un caso in cui l’imputato aveva occultato una banconota con un gesto repentino e abile, superando la vigilanza della persona offesa durante il conteggio del resto.

Rapporti con altre norme

L’art. 625 c.p. presuppone il furto semplice (art. 624 c.p.) e non si applica, se non nei limiti del richiamo espresso, al furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), per il quale opera il divieto di bilanciamento. L’art. 625-bis c.p. prevede una diminuzione di pena per chi si adopera per far assicurare alla giustizia i correi o recuperare la refurtiva, mentre l’art. 626 c.p. disciplina i furti punibili a querela con pene attenuate (furto d’uso, furto lieve per bisogno, spigolamento). Il mezzo fraudolento va distinto dagli artifici e raggiri della truffa (art. 640 c.p.); la violenza alla persona, se usata per impossessarsi della cosa o assicurarsene il possesso, trasforma il fatto in rapina (art. 628 c.p.). Sul piano processuale, la sussistenza delle aggravanti rileva per l’arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.) e per la procedibilità d’ufficio.