Art. 625 c.p. Circostanze aggravanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila:(277)
2. 1° Numero soppresso dalla L. 26 marzo 2001, n. 128;
3. 2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
4. 3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
5. 4° se il fatto è commesso con destrezza;
6. 5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
7. 6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
8. 7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
9. 8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
10. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.(7)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Aggiornamento (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che “All’articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 625 c.p. elenca le circostanze aggravanti speciali del furto previsto dall’art. 624 c.p. Ciascuna ipotesi esprime un maggiore disvalore del fatto, legato alle modalità della condotta (violenza sulle cose, mezzo fraudolento, destrezza, travisamento), ai mezzi di cui l’agente dispone (armi o narcotici), al numero dei partecipanti, oppure alla natura o alla collocazione della cosa sottratta (bagagli dei viaggiatori, beni esposti alla pubblica fede, componenti di infrastrutture di servizi pubblici, bestiame), o ancora alla particolare vulnerabilità della vittima (furti sui mezzi pubblici o ai danni di chi ha appena prelevato denaro).
Sono circostanze ad effetto speciale, perché comportano una pena autonoma, sensibilmente più elevata di quella del furto semplice. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017) ha inasprito la cornice edittale del primo comma, oggi della reclusione da due a sei anni e della multa da 927 a 1.500 euro, e ha introdotto i numeri 8-bis e 8-ter; il numero 7-bis era stato aggiunto in precedenza per contrastare i furti di rame e di altri metalli dalle reti di servizio pubblico. Il numero 1, che riguardava il furto in abitazione, è stato soppresso dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha trasformato quell’ipotesi nel reato autonomo dell’art. 624-bis c.p. Il testo pubblicato riporta ancora, per il primo comma, la cornice anteriore al 2017 e gli importi in lire: la pena va dunque letta secondo le modifiche indicate.
Contenuto della disposizione
Le ipotesi più ricorrenti nella prassi sono le seguenti:
L’ultimo comma prevede la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 206 a 1.549 euro quando concorrono due o più delle circostanze elencate, ovvero una di esse con una delle aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. Le aggravanti sono soggette al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.), a differenza di quanto avviene per il furto in abitazione e con strappo, per il quale l’art. 624-bis c.p. pone un divieto di equivalenza o prevalenza.
Quanto alla procedibilità, dopo il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il furto, anche aggravato, è punibile a querela della persona offesa; si procede d’ufficio solo se la vittima è incapace per età o infermità, oppure se ricorrono le aggravanti del n. 7 (salvo che si tratti di cose esposte alla pubblica fede) o del n. 7-bis (art. 624, terzo comma, c.p.).
Profili applicativi
Le aggravanti incidono in modo determinante sulla pena e sugli istituti collegati: dalla loro sussistenza dipendono la possibilità di arresto in flagranza, i termini di prescrizione e, dopo la riforma del 2022, la stessa procedibilità. Per questo la difesa contesta spesso la loro configurabilità, soprattutto nei furti nei supermercati: il semplice occultamento della merce nella borsa o sulla persona non integra il mezzo fraudolento, mentre la rimozione o la neutralizzazione della placca antitaccheggio può integrare la violenza sulle cose. Analogamente, approfittare di una disattenzione della vittima non basta per la destrezza.
Per i beni esposti alla pubblica fede occorre che la cosa sia lasciata senza diretta custodia per necessità o consuetudine (si pensi alle biciclette o ai veicoli parcheggiati in strada). Le circostanze, infine, devono essere contestate nell’imputazione, anche in fatto, cioè con una descrizione che consenta all’imputato di difendersi sul punto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 625 c.p. presuppone il furto semplice (art. 624 c.p.) e non si applica, se non nei limiti del richiamo espresso, al furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), per il quale opera il divieto di bilanciamento. L’art. 625-bis c.p. prevede una diminuzione di pena per chi si adopera per far assicurare alla giustizia i correi o recuperare la refurtiva, mentre l’art. 626 c.p. disciplina i furti punibili a querela con pene attenuate (furto d’uso, furto lieve per bisogno, spigolamento). Il mezzo fraudolento va distinto dagli artifici e raggiri della truffa (art. 640 c.p.); la violenza alla persona, se usata per impossessarsi della cosa o assicurarsene il possesso, trasforma il fatto in rapina (art. 628 c.p.). Sul piano processuale, la sussistenza delle aggravanti rileva per l’arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.) e per la procedibilità d’ufficio.