Art. 626 c.p. (Furti minori
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. )
2. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
3. 1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;(111)
4. 2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
5. 3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
6. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’articolo precedente.(7)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Aggiornamento (111)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 1988, n. 1085 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 626 c.p., rubricato “Furti minori”, raccoglie tre ipotesi di sottrazione che il legislatore del 1930 ha ritenuto di minore disvalore rispetto al furto comune: il furto d’uso, il furto lieve per bisogno e lo spigolamento nei fondi altrui. Per tutte prevede una pena sensibilmente più mite e la procedibilità a querela della persona offesa.
La ratio comune è la ridotta offensività del fatto. Nel furto d’uso manca la volontà di privare stabilmente il titolare del bene, che gli viene restituito dopo un utilizzo momentaneo. Nel furto per bisogno la sottrazione di cose di tenue valore è determinata da un’esigenza primaria e indilazionabile, che rende la condotta umanamente comprensibile pur senza giustificarla. Nello spigolamento, il fatto si colloca in una tradizione rurale di raccolta dei residui del raccolto e incide su beni di valore minimo.
Il testo dell’articolo è rimasto quello originario, salvo l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 1085 del 1988 sul furto d’uso. La pena pecuniaria è ancora espressa in lire nel testo pubblicato. L’articolo è vigente, a differenza del successivo art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni), abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Contenuto della disposizione
Furto d’uso (n. 1). Ricorre quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta e questa, dopo l’uso, è stata immediatamente restituita. Gli elementi sono due e devono coesistere: uno soggettivo, l’intento originario ed esclusivo di un uso momentaneo; uno oggettivo, la restituzione immediata e spontanea. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1085 del 1988, alla restituzione è equiparata la mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Furto lieve per bisogno (n. 2). Richiede che il fatto sia commesso su cose di tenue valore e per provvedere a un grave e urgente bisogno. Il bisogno è grave quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante, urgente quando non può essere differito; la cosa sottratta deve essere effettivamente destinata a soddisfarlo.
Spigolamento (n. 3). Consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui non ancora interamente spogliati del raccolto, cioè nel raccogliere spighe, foraggio o grappoli residui prima che il proprietario abbia terminato la raccolta.
Limite comune. Le tre ipotesi non si applicano se concorre taluna delle circostanze dei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 625 c.p. Il n. 1 è stato soppresso dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, ma il richiamo si intende riferito al furto in abitazione e con strappo dell’art. 624-bis c.p., in continuità con l’aggravante abrogata. Restano ostative la violenza sulle cose o il mezzo fraudolento, il porto di armi o narcotici e la destrezza.
Pena e procedibilità. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero, in alternativa, la multa, il cui importo è ancora indicato in lire nel testo pubblicato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Profili applicativi
Il furto d’uso è invocato soprattutto per la sottrazione di veicoli, telefoni e piccoli beni. La giurisprudenza ne circoscrive rigorosamente l’ambito: la restituzione deve essere spontanea, sicché quando il bene è recuperato dalle forze dell’ordine, anche durante il suo utilizzo, si ricade nel furto comune; il ritrovamento del bene nella disponibilità dell’agente dopo un tempo apprezzabile esclude l’uso momentaneo; la restituzione rapida non basta se manca la prova dell’originario intento di un uso soltanto temporaneo. Il caso fortuito o la forza maggiore rilevano solo se l’evento impeditivo si inserisce in una fase restitutoria già avviata.
Il furto per bisogno è frequente nei furti di generi alimentari o di prima necessità nei supermercati. Va distinto dallo stato di necessità (art. 54 c.p.), che esclude il reato ma presuppone un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile; il generico stato di indigenza non integra la scriminante, perché alle esigenze primarie si può provvedere con gli strumenti dell’assistenza sociale. Per il furto lieve basta l’urgenza del bisogno, ma non una condizione generica di povertà. Il bisogno può riguardare anche esigenze primarie diverse dal cibo, come l’igiene personale, mentre è escluso per beni voluttuari. La tenuità del valore va apprezzata in relazione all’utilizzo che l’agente si propone di farne.
Va ricordato che la distinzione ha perso parte del suo rilievo pratico sul piano della procedibilità, perché anche il furto semplice è oggi procedibile a querela; resta però decisiva per la misura della pena e per i furti aggravati da circostanze diverse da quelle dei nn. 1-4 dell’art. 625 c.p. Sul piano probatorio grava sull’imputato un onere di allegazione degli elementi che indicano lo stato di bisogno, che il giudice deve poi valutare in concreto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme