Art. 625-bis c.p. Circostanze attenuanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 625-bis c.p. è stato introdotto dall’art. 2, comma 4, della l. 26 marzo 2001, n. 128, la stessa legge che ha creato il delitto autonomo di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e ha soppresso il n. 1 dell’art. 625 c.p. Prevede una circostanza attenuante speciale per i furti, applicabile al colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
La norma appartiene alla famiglia delle disposizioni premiali. Il legislatore riconosce uno sconto di pena significativo in cambio di una collaborazione utile alle indagini, nella consapevolezza che il furto, specie quello seriale, si regge su una rete di complici e di ricettatori. Colpire chi assicura lo smercio della refurtiva è spesso più efficace che punire il singolo autore della sottrazione. La ratio è dunque utilitaristica: incentivare la dissociazione e la collaborazione operosa, secondo una logica comune ad altre attenuanti per i collaboratori.
Contenuto della disposizione
Ambito. L’attenuante si applica ai casi previsti dagli artt. 624 (furto), 624-bis (furto in abitazione, con strappo e, dopo il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, furto con destrezza in casi particolari) e 625 c.p. (furto aggravato). Non si estende ad altri delitti contro il patrimonio, come la rapina, per i quali valgono semmai le attenuanti comuni o le diverse diminuzioni previste da norme speciali.
Condotta premiata. Il colpevole deve aver “consentito l’individuazione” di due categorie di soggetti: i correi, cioè i concorrenti nel furto, oppure chi ha acquistato, ricevuto od occultato la refurtiva o si è intromesso per farla acquistare, ricevere od occultare, figure che corrispondono in sostanza al ricettatore e all’intermediario. È sufficiente l’individuazione di una delle due categorie.
Requisito causale. Il dato normativo è di risultato: non basta la disponibilità a collaborare o la generica indicazione di nomi, occorre che il contributo abbia avuto un’incidenza causalmente rilevante sull’individuazione, raggiunta grazie all’apporto del reo e non altrimenti conseguibile. Non rileva, invece, l’esito del successivo giudizio a carico dei soggetti individuati, né il recupero della refurtiva.
Limite temporale. La collaborazione deve avvenire prima del giudizio, cioè prima dell’apertura del dibattimento o, nei riti alternativi, prima della fase decisoria.
Effetto. La pena è diminuita da un terzo alla metà: si tratta di un’attenuante a effetto speciale (art. 63, terzo comma, c.p.). Ha un regime privilegiato nel bilanciamento: l’art. 624-bis, ultimo comma, c.p. la sottrae espressamente al divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti dell’art. 625 c.p., previsto per il furto in abitazione e con strappo.
Profili applicativi
L’attenuante è invocata con frequenza nei furti commessi in concorso, specie quando l’imputato, dopo l’arresto, indica i complici. La sua concessione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve verificare in concreto l’utilità e la concretezza del contributo. È sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
Gli errori più frequenti, nella prassi difensiva, sono tre. Il primo è ritenere sufficiente la confessione con chiamata in correità quando il complice era già noto agli inquirenti, ad esempio perché anch’egli reo confesso o già destinatario di misura cautelare: in questi casi manca l’efficienza causale. Il secondo è affidarsi a dichiarazioni rese in forme inutilizzabili, come annotazioni di polizia giudiziaria non sottoscritte. Il terzo è fornire indicazioni generiche, come un nome e una nazionalità, che non consentono sviluppi investigativi.
Sul versante opposto, il giudice non può negare l’attenuante con argomenti estranei alla norma: è irrilevante che la collaborazione sia frutto di una strategia difensiva anziché di un sincero pentimento, perché conta soltanto l’efficacia del contributo; ed è irrilevante che il correo individuato sia poi assolto o che la sua posizione sia archiviata. Per chi assiste l’imputato è quindi decisivo documentare il nesso tra le dichiarazioni e l’identificazione degli altri soggetti, preferibilmente in sede di interrogatorio verbalizzato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme