Art. 635 c.p. Danneggiamento

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

4. Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

5. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

6. Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

7. (355)

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
- (con l’art. 2, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici”;
- (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Aggiornamento (50)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 08/7/1970, n. 170), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d’ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata”.

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (355)

Il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 635 c.p. punisce il danneggiamento e si colloca tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. L’interesse tutelato è l’integrità materiale e funzionale delle cose altrui, mobili o immobili, e quindi il patrimonio di chi ne è titolare; nelle ipotesi aggravate assumono rilievo anche interessi pubblici, come la conservazione dei beni destinati all’uso collettivo, la sicurezza delle manifestazioni pubbliche e la protezione delle strutture sanitarie.

La fisionomia attuale della norma è il risultato di numerosi interventi. Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha depenalizzato il danneggiamento semplice, trasformandolo in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile, e ha riservato la rilevanza penale alle ipotesi già aggravate, ora descritte nei primi due commi come fattispecie base. Successivamente il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha introdotto la figura del danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico; la L. 22 gennaio 2024, n. 6 ha riformulato quel comma; il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 hanno disciplinato la procedibilità a querela; il D.L. 1° ottobre 2024, n. 137, convertito dalla L. 18 novembre 2024, n. 171, ha aggiunto il comma sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie; infine il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha previsto un trattamento più severo per i fatti commessi in occasione di manifestazioni con violenza alla persona o minaccia.

Contenuto della disposizione

Le condotte tipiche sono la distruzione, la dispersione, il deterioramento e il rendere inservibile, in tutto o in parte, la cosa altrui. Il deterioramento consiste in una modificazione che ne diminuisce apprezzabilmente il valore o ne compromette, anche parzialmente, l’uso, sicché occorre un intervento di ripristino; l’inservibilità può derivare anche da interventi che non alterano la struttura fisica della cosa ma ne impediscono il funzionamento.

Le ipotesi penalmente rilevanti sono:

  • il danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, oppure in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 331 c.p.), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
  • con la stessa pena, il danneggiamento di beni qualificati: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o al culto, immobili nei centri storici, immobili in costruzione o ristrutturazione, cose indicate dall’art. 625, primo comma, n. 7, c.p. (tra cui quelle esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio), opere di irrigazione, piantagioni e boschi, impianti sportivi danneggiati per impedire le manifestazioni;
  • il danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, con pene più elevate se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia;
  • il danneggiamento all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, commesso con violenza o minaccia o in occasione di lesioni al personale sanitario (art. 583-quater, secondo comma, c.p.), con aumento di pena se commesso da più persone riunite.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella volontà di distruggere o deteriorare con la consapevolezza dell’altruità della cosa. La sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o, se il condannato non si oppone, a lavori di pubblica utilità. Quanto alla procedibilità, si procede a querela per le ipotesi del primo comma e per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, salvo che il fatto sia commesso in occasione del delitto dell’art. 331 c.p. o la persona offesa sia incapace per età o infermità; negli altri casi si procede d’ufficio.

Profili applicativi

La prima verifica riguarda la riconducibilità del fatto a una delle ipotesi tipiche: in mancanza, il danneggiamento semplice resta un illecito civile, che la vittima può far valere davanti al giudice civile con la richiesta di risarcimento e di applicazione della sanzione pecuniaria civile. Nell’ipotesi della violenza o minaccia occorre accertare che queste accompagnino il danneggiamento nel medesimo contesto, sì da caratterizzarne le modalità, e non siano condotte del tutto autonome.

Frequente è il problema della distinzione dal deturpamento e imbrattamento (art. 639 c.p.), che produce un’alterazione solo temporanea e superficiale, facilmente eliminabile, mentre il danneggiamento incide sulla consistenza o sulla funzionalità della cosa. In materia di procedibilità occorre distinguere, nell’ambito delle cose indicate dall’art. 625, n. 7, c.p., quelle esposte alla pubblica fede, per le quali è richiesta la querela, da quelle destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, per le quali si procede d’ufficio. La competenza appartiene al tribunale, poiché la depenalizzazione del 2016 ha eliminato il danneggiamento semplice per cui era prevista la competenza del giudice di pace.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 9 febbraio 2024, n. 5887: tra danneggiamento e rapina non sussiste un rapporto di specialità, poiché la rapina, costituita dall’impossessamento e dalla violenza o minaccia alla persona, non contiene il danno alla cosa; i due reati possono quindi concorrere.
  • Cassazione penale, sez. II, 12 aprile 2024, n. 15146: il deturpamento e imbrattamento si distingue dal danneggiamento perché produce un’alterazione temporanea e superficiale della cosa, facilmente reintegrabile quale che sia la spesa, mentre il danneggiamento ne diminuisce apprezzabilmente il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso; è stata annullata senza rinvio la decisione che aveva escluso il reato di imbrattamento di un’autovettura per l’assenza di costi di ripristino.
  • Cassazione penale, sez. I, 31 luglio 2026, n. 29185: dopo la depenalizzazione del danneggiamento semplice operata dal D.Lgs. n. 7 del 2016, il delitto previsto dall’art. 635 c.p., nella forma base come in quella aggravata, è di competenza del tribunale e non del giudice di pace.
  • Cassazione penale, sez. VI, 7 settembre 2026, n. 32967: dopo il D.Lgs. n. 31 del 2024 è procedibile d’ufficio il danneggiamento delle cose indicate dall’art. 625, n. 7, c.p. diverse da quelle esposte alla pubblica fede, come i beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità; nella specie la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione.

Rapporti con altre norme

Le fattispecie di danneggiamento informatico sono disciplinate dagli artt. 635-bis e seguenti c.p.; il deturpamento e imbrattamento dall’art. 639 c.p.; il danneggiamento di beni culturali dall’art. 518-duodecies c.p. L’art. 4 del D.Lgs. n. 7 del 2016 regola l’illecito civile di danneggiamento semplice. Il danneggiamento seguito da incendio rientra nell’art. 424 c.p.; quello commesso in occasione dell’interruzione di pubblico servizio richiama l’art. 331 c.p.; l’art. 583-quater c.p. è richiamato per le condotte in danno del personale sanitario. L’art. 339-bis c.p. aumenta la pena del danneggiamento ritorsivo ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.