Art. 628 c.p. Rapina

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.(277)(296)(357)

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.(357)

3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;(128)
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.(349)(376)(7)(125)(233)

Testo in vigore dal 31 luglio 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera a che “al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»”.

Aggiornamento (296)

La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a che “All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»”.

Aggiornamento (349)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 11 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628”.

Aggiornamento (357)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato:
- “l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”;
- “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”

Aggiornamento (376)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 25 luglio 2025, n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 30/07/2025, n. 31), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 628 c.p. punisce la rapina, collocata tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone. È un reato complesso, che unisce in un’unica fattispecie la sottrazione di una cosa mobile altrui e la violenza o minaccia alla persona: per questo tutela al tempo stesso il patrimonio, nella forma del possesso, e la libertà e l’incolumità individuale. La gravità dell’aggressione contestuale ai due beni spiega le pene elevate e il ricco catalogo di aggravanti.

La disposizione ha conosciuto numerosi interventi. La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha portato la pena base alla reclusione da cinque a dieci anni e alla multa da 927 a 2.500 euro e quella aggravata alla reclusione da sei a venti anni con la multa da 2.000 a 4.000 euro; altre leggi hanno arricchito l’elenco delle aggravanti del terzo comma e introdotto, al quinto comma, il divieto di bilanciamento delle attenuanti con alcune di esse. Su questo assetto è intervenuta la Corte costituzionale: con la sentenza n. 86 del 2024 ha introdotto per la rapina, propria e impropria, la diminuzione fino a un terzo per il fatto di lieve entità; con la sentenza n. 130 del 2025, da cui deriva il testo vigente dal 31 luglio 2025, ha esteso la deroga al divieto di bilanciamento al vizio parziale di mente concorrente con l’aggravante del n. 3-quater.

Contenuto della disposizione

  • Rapina propria (primo comma): chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. La violenza o la minaccia è il mezzo per ottenere la cosa.
  • Rapina impropria (secondo comma): chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso della cosa o per procurarsi l’impunità. Qui la violenza segue la sottrazione e ne è la prosecuzione.
  • Aggravanti speciali (terzo comma): uso di armi, travisamento o più persone riunite; violenza consistente nel porre taluno in stato di incapacità; appartenenza all’associazione mafiosa; fatto commesso in abitazione o in luoghi che ostacolano la difesa, su mezzi di pubblico trasporto, nei confronti di chi fruisce di servizi bancari o postali o di persona ultrasessantacinquenne. Il concorso di più aggravanti, o di una di esse con altra dell’art. 61 c.p., comporta la reclusione da sette a venti anni (quarto comma).
  • Divieto di bilanciamento (quinto comma): le attenuanti diverse dalla minore età non possono prevalere né essere equivalenti alle aggravanti dei numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, salvo quanto stabilito dalla Corte costituzionale.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico dell’ingiusto profitto. Il reato è procedibile d’ufficio. La violenza può essere anche minima, purché diretta contro la persona; la minaccia può essere implicita, desumibile dal contesto.

Profili applicativi

La distinzione più frequente è quella con il furto con strappo (art. 624-bis c.p.): si ha furto con strappo quando la violenza si dirige sulla cosa e investe la persona solo indirettamente, mentre ricorre la rapina quando la violenza è esercitata sulla persona per vincerne la resistenza. Non si configura la violenza privata quando la coazione è funzionale proprio alla sottrazione del bene.

Quanto alla consumazione, la rapina propria richiede, come il furto, l’impossessamento della cosa; la rapina impropria si perfeziona invece con la sola sottrazione seguita dalla violenza o minaccia, anche senza autonoma disponibilità del bene. Se la sottrazione non riesce e l’agente usa violenza per fuggire, ricorre il tentativo di rapina impropria, e non il concorso tra tentato furto e violenza o resistenza. È il caso tipico del taccheggiatore fermato all’uscita del supermercato che aggredisce l’addetto alla vigilanza.

Dopo la sentenza costituzionale del 2024, la difesa può invocare l’attenuante del fatto di lieve entità, che richiede però una valutazione complessiva di tutti gli indici (natura, mezzi, modalità, danno, pericolo) e va esclusa quando anche uno solo di essi denoti un disvalore non modesto. Restano frequenti le questioni sulla contestazione delle aggravanti a effetto speciale e sul divieto di bilanciamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 19 aprile 2012, n. 34952: è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non il concorso tra tentato furto e reato di violenza o minaccia, quando l’agente, dopo atti idonei e univoci diretti alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per procurarsi l’impunità.
  • Corte costituzionale, 13 maggio 2024, n. 86: è illegittimo l’art. 628 c.p., nel secondo e, in via consequenziale, nel primo comma, nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo quando, per natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
  • Corte costituzionale, 25 luglio 2025, n. 130: è illegittimo il quinto comma nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) sull’aggravante del fatto commesso contro chi fruisce di servizi bancari, postali o di sportelli automatici.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 luglio 2026, n. 25446: richiamando le Sezioni Unite del 2012, la Corte ha ribadito che la rapina impropria si perfeziona con la mera sottrazione seguita dalla violenza, senza necessità dell’impossessamento; la sorveglianza del personale incide solo sull’acquisizione dell’autonoma disponibilità del bene, non sulla sottrazione.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 luglio 2026, n. 29069: la sottrazione di un cane ottenuta esercitando violenza direttamente sul detentore, per vincerne la resistenza, integra la rapina e non il furto con strappo né la violenza privata, poiché la coazione era funzionale all’impossessamento.
  • Cassazione penale, sez. II, 10 agosto 2026, n. 30308: l’attenuante della lieve entità, estesa alla rapina dalla sentenza costituzionale del 2024, richiede una valutazione complessiva del fatto e va negata quando la minima offensività manchi anche in relazione a uno solo degli indici rilevanti; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

Rapporti con altre norme

La rapina assorbe il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.) che ne costituiscono gli elementi, mentre concorre con le lesioni personali (art. 582 c.p.) e, quando la violenza è rivolta a un pubblico ufficiale per assicurarsi la fuga, con la resistenza (art. 337 c.p.). Si distingue dall’estorsione (art. 629 c.p.) perché in questa la vittima, costretta, compie un atto di disposizione, mentre nella rapina la cosa è sottratta dall’agente; dal furto con strappo (art. 624-bis c.p.) per la direzione della violenza; dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) per l’assenza di una pretesa giuridicamente tutelabile. Se dalla violenza deriva la morte della vittima rilevano l’omicidio aggravato (art. 576 c.p.) o l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). Per la rapina sono previsti l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) e il regime di cui all’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario per alcune ipotesi aggravate.