Art. 628-bis c.p. Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

2. Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

3. Si applica il quinto comma dell’articolo 628.

4. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Testo in vigore dal 25 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 628-bis c.p. è di introduzione recentissima: è stato inserito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, rubricata “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”, si colloca subito dopo la rapina (art. 628 c.p.) nel capo dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

La norma risponde a un fenomeno criminale specifico e allarmante: gli assalti a furgoni portavalori, a sportelli automatici e a caveau, condotti da gruppi strutturati con modalità di tipo paramilitare, con uso di esplosivi, armi da guerra, mezzi per bloccare le strade e dispositivi per disturbare le comunicazioni. Si tratta di condotte che, oltre al patrimonio e alla libertà delle vittime, mettono in pericolo l’incolumità pubblica. Il legislatore ha ritenuto insufficiente la cornice della rapina aggravata dell’art. 628, terzo e quarto comma, c.p. e ha previsto pene molto più severe, accompagnate da un incentivo alla dissociazione.

Lo stesso decreto ha coordinato la nuova figura con altre disposizioni: l’ha inserita tra i reati per i quali è ammessa la confisca cosiddetta allargata (art. 240-bis c.p.), tra i reati presupposto del riciclaggio e della ricettazione aggravata (artt. 518-quater e 648 c.p.), tra i reati di competenza della procura distrettuale (art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.), tra quelli con durata massima delle indagini di due anni (art. 407 c.p.p.) e tra i reati ostativi ai benefici penitenziari (art. 4-bis ord. pen.).

Contenuto della disposizione

Natura. La norma costruisce una circostanza aggravante della rapina propria prevista dal primo comma dell’art. 628 c.p., come affermato dalla prima giurisprudenza di legittimità. Il fatto base resta la rapina: impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Presupposti dell’aggravante. Devono concorrere due requisiti.

  • Il bersaglio: istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori.
  • L’autore e le modalità: un gruppo organizzato che, in alternativa, scorre in armi le campagne o le pubbliche vie, fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, oppure impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Le condotte sono alternative: non è necessario che il gruppo scorra in armi le pubbliche vie, essendo sufficiente, ad esempio, l’uso di esplosivi e armi.

Pene. La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000. Se l’aggravante concorre con una o più delle circostanze del terzo comma dell’art. 628 c.p. o con altra tra quelle dell’art. 61 c.p., la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Bilanciamento. Il terzo comma richiama il quinto comma dell’art. 628 c.p.: le attenuanti diverse dalla minore età (art. 98 c.p.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni si operano sulla pena risultante dall’aumento.

Dissociazione. L’ultimo comma prevede una diminuzione da un terzo a due terzi per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi o degli strumenti del delitto.

Profili applicativi

Trattandosi di norma sfavorevole, l’art. 628-bis c.p. si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.); per i fatti anteriori resta la disciplina dell’art. 628 c.p. Per la stessa ragione, una nuova circostanza aggravante non può essere applicata retroattivamente nemmeno attraverso la qualificazione del fatto.

La prima giurisprudenza ha chiarito due aspetti rilevanti. Anzitutto, l’aggravante è compatibile con il tentativo: quando l’azione è interrotta dalle forze dell’ordine, la circostanza si applica se le modalità del fatto, come il possesso di armi da guerra, esplosivi, chiodi per bloccare i veicoli, disturbatori di frequenze e giubbotti antiproiettile, indicano in modo univoco le condotte che sarebbero state compiute. In secondo luogo, la nozione di gruppo organizzato si fonda su indici concreti di pianificazione, come i sopralluoghi e la ripartizione dei ruoli.

La nuova figura va tenuta distinta dalle aggravanti ordinarie della rapina in banca o presso uffici postali: l’uso di armi, il travisamento e le più persone riunite del n. 1 del terzo comma dell’art. 628 c.p. non bastano, da soli, a integrare l’art. 628-bis c.p., che richiede l’ulteriore requisito del gruppo organizzato operante con modalità di particolare pericolosità. Allo stesso modo, l’aggravante del n. 3-quater dell’art. 628 c.p. tutela il cliente che fruisce dei servizi bancari, non l’istituto o i suoi addetti.

Sul piano difensivo, la diminuzione per la dissociazione costituisce uno strumento di rilievo, data l’entità delle pene: richiede un contributo concreto e decisivo, non una generica disponibilità a collaborare.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 25 settembre 2026, n. 34564: l’art. 628-bis c.p. configura una circostanza aggravante della rapina; non richiede necessariamente che il gruppo scorra in armi le pubbliche vie, perché prevede condotte alternative tra cui l’uso di esplosivi e armi, ed è applicabile anche alla rapina tentata, se le modalità del fatto indicano in modo univoco le condotte che sarebbero state compiute. Nella vicenda il gruppo, sorpreso in una base operativa, si preparava all’assalto di un portavalori con armi da guerra, esplosivi e dispositivi per bloccare i veicoli.
  • Cassazione penale, sez. II, 22 giugno 2026, n. 22929: nella rapina a un istituto bancario, il sequestro dei dipendenti e dei clienti lasciati immobilizzati dopo la fuga dei rapinatori non è assorbito nella rapina aggravata, perché la privazione della libertà si è protratta oltre il tempo necessario alla consumazione; ricorsi dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 dicembre 2023, n. 49991: nelle rapine ai danni di istituti di credito, le aggravanti del n. 1 del terzo comma dell’art. 628 c.p. sono norme autonome, e il loro concorso giustifica il più elevato minimo edittale del quarto comma.
  • Cassazione penale, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 46701: l’aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3-quater, c.p. riguarda solo l’utente che fruisce dei servizi bancari o postali, non la guardia giurata incaricata di ricaricare lo sportello automatico.

Rapporti con altre norme

  • Art. 628 c.p.: la rapina propria del primo comma è il fatto base; il quinto comma, sul divieto di bilanciamento, è richiamato espressamente.
  • Art. 61 c.p.: il concorso con una circostanza comune comporta la cornice più elevata del secondo comma.
  • Art. 416 c.p.: l’associazione per delinquere può concorrere con la rapina aggravata, e il quarto comma prevede una aggravante per gli associati che scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.
  • Art. 605 c.p.: il sequestro di persona concorre con la rapina quando la privazione della libertà eccede quanto necessario all’azione predatoria.
  • Art. 240-bis c.p.: la condanna consente la confisca dei beni di valore sproporzionato.
  • Artt. 648 e 518-quater c.p.: i proventi della rapina aggravata costituiscono presupposto delle ipotesi aggravate di ricettazione.
  • Artt. 51, comma 3-quinquies, e 407 c.p.p.: competenza della procura distrettuale e durata massima delle indagini.
  • Art. 4-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354: il reato è ostativo all’accesso ai benefici penitenziari.
  • Art. 625-bis c.p.: diversa attenuante premiale prevista per i furti.