Art. 628-bis c.p. Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.
2. Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
3. Si applica il quinto comma dell’articolo 628.
4. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 628-bis c.p. è di introduzione recentissima: è stato inserito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, rubricata “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”, si colloca subito dopo la rapina (art. 628 c.p.) nel capo dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
La norma risponde a un fenomeno criminale specifico e allarmante: gli assalti a furgoni portavalori, a sportelli automatici e a caveau, condotti da gruppi strutturati con modalità di tipo paramilitare, con uso di esplosivi, armi da guerra, mezzi per bloccare le strade e dispositivi per disturbare le comunicazioni. Si tratta di condotte che, oltre al patrimonio e alla libertà delle vittime, mettono in pericolo l’incolumità pubblica. Il legislatore ha ritenuto insufficiente la cornice della rapina aggravata dell’art. 628, terzo e quarto comma, c.p. e ha previsto pene molto più severe, accompagnate da un incentivo alla dissociazione.
Lo stesso decreto ha coordinato la nuova figura con altre disposizioni: l’ha inserita tra i reati per i quali è ammessa la confisca cosiddetta allargata (art. 240-bis c.p.), tra i reati presupposto del riciclaggio e della ricettazione aggravata (artt. 518-quater e 648 c.p.), tra i reati di competenza della procura distrettuale (art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.), tra quelli con durata massima delle indagini di due anni (art. 407 c.p.p.) e tra i reati ostativi ai benefici penitenziari (art. 4-bis ord. pen.).
Contenuto della disposizione
Natura. La norma costruisce una circostanza aggravante della rapina propria prevista dal primo comma dell’art. 628 c.p., come affermato dalla prima giurisprudenza di legittimità. Il fatto base resta la rapina: impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Presupposti dell’aggravante. Devono concorrere due requisiti.
Pene. La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000. Se l’aggravante concorre con una o più delle circostanze del terzo comma dell’art. 628 c.p. o con altra tra quelle dell’art. 61 c.p., la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
Bilanciamento. Il terzo comma richiama il quinto comma dell’art. 628 c.p.: le attenuanti diverse dalla minore età (art. 98 c.p.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni si operano sulla pena risultante dall’aumento.
Dissociazione. L’ultimo comma prevede una diminuzione da un terzo a due terzi per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi o degli strumenti del delitto.
Profili applicativi
Trattandosi di norma sfavorevole, l’art. 628-bis c.p. si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.); per i fatti anteriori resta la disciplina dell’art. 628 c.p. Per la stessa ragione, una nuova circostanza aggravante non può essere applicata retroattivamente nemmeno attraverso la qualificazione del fatto.
La prima giurisprudenza ha chiarito due aspetti rilevanti. Anzitutto, l’aggravante è compatibile con il tentativo: quando l’azione è interrotta dalle forze dell’ordine, la circostanza si applica se le modalità del fatto, come il possesso di armi da guerra, esplosivi, chiodi per bloccare i veicoli, disturbatori di frequenze e giubbotti antiproiettile, indicano in modo univoco le condotte che sarebbero state compiute. In secondo luogo, la nozione di gruppo organizzato si fonda su indici concreti di pianificazione, come i sopralluoghi e la ripartizione dei ruoli.
La nuova figura va tenuta distinta dalle aggravanti ordinarie della rapina in banca o presso uffici postali: l’uso di armi, il travisamento e le più persone riunite del n. 1 del terzo comma dell’art. 628 c.p. non bastano, da soli, a integrare l’art. 628-bis c.p., che richiede l’ulteriore requisito del gruppo organizzato operante con modalità di particolare pericolosità. Allo stesso modo, l’aggravante del n. 3-quater dell’art. 628 c.p. tutela il cliente che fruisce dei servizi bancari, non l’istituto o i suoi addetti.
Sul piano difensivo, la diminuzione per la dissociazione costituisce uno strumento di rilievo, data l’entità delle pene: richiede un contributo concreto e decisivo, non una generica disponibilità a collaborare.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme