Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 356 c.p. punisce la frode nelle pubbliche forniture, tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Completa la tutela offerta dall’art. 355 c.p., che colpisce l’inadempimento dei contratti di pubbliche forniture, sanzionando più severamente chi esegue il contratto in modo fraudolento. L’interesse protetto è il buon andamento della pubblica amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi pubblici, che dipendono dalla corretta esecuzione dei contratti stipulati per acquisire beni, opere e servizi; viene tutelata anche la fiducia che l’amministrazione deve poter riporre nella lealtà del contraente privato.
Il testo è quello originario del 1931. La norma ha acquistato peso crescente con la diffusione degli appalti di servizi (mense, pulizie, manutenzioni, forniture sanitarie) e con l’inserimento della frode nelle pubbliche forniture tra i reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio. La condanna comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.) e, se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio di una società, può fondare la responsabilità amministrativa dell’ente.
Profili applicativi
La giurisprudenza registra due letture della nozione di frode. Secondo un indirizzo più risalente, la frode coincide con ogni violazione contrattuale consapevole o con la consegna dolosa di cose diverse per origine, qualità o quantità da quelle pattuite, se la difformità è significativa. L’indirizzo oggi prevalente richiede invece un quid pluris: la malafede contrattuale, intesa come espediente ingannevole che crea un’apparenza di regolare adempimento. È proprio questo elemento a giustificare la pena più severa rispetto all’art. 355 c.p. e a evitare che quella figura sia assorbita nella frode.
Nella pratica rilevano quindi le modalità con cui la difformità viene presentata all’amministrazione: false certificazioni, documenti di trasporto o di collaudo ingannevoli, schede prodotto mendaci, occultamento delle sostituzioni. Se invece la difformità è dichiarata o comunque verificabile dalla documentazione messa a disposizione dell’ente, l’inadempimento resta tale e può rilevare, alle sue condizioni, ai sensi dell’art. 355 c.p. o solo sul piano civilistico.
Casi frequenti sono l’impiego nelle mense scolastiche di alimenti diversi da quelli del capitolato, la fornitura di prodotti rigenerati spacciati per originali, l’installazione di componenti non conformi negli impianti in manutenzione, la somministrazione di personale privo dei requisiti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rapporto principale è con l’art. 355 c.p.: la frode richiede l’elemento ingannevole, in mancanza del quale il fatto può integrare l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture se ne derivi la mancanza di cose od opere necessarie al servizio. Rispetto alla truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), la frode nelle pubbliche forniture non richiede l’induzione in errore né il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, ma presuppone un contratto di fornitura già concluso con il soggetto pubblico. Nel campo alimentare possono concorrere la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e, se gli alimenti sono pericolosi, i delitti contro la salute pubblica (artt. 440 e 444 c.p.). Si applicano l’art. 32-quater c.p. sull’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti.