Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 356 c.p. punisce la frode nelle pubbliche forniture, tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Completa la tutela offerta dall’art. 355 c.p., che colpisce l’inadempimento dei contratti di pubbliche forniture, sanzionando più severamente chi esegue il contratto in modo fraudolento. L’interesse protetto è il buon andamento della pubblica amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi pubblici, che dipendono dalla corretta esecuzione dei contratti stipulati per acquisire beni, opere e servizi; viene tutelata anche la fiducia che l’amministrazione deve poter riporre nella lealtà del contraente privato.

Il testo è quello originario del 1931. La norma ha acquistato peso crescente con la diffusione degli appalti di servizi (mense, pulizie, manutenzioni, forniture sanitarie) e con l’inserimento della frode nelle pubbliche forniture tra i reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: il contraente obbligato all’esecuzione della fornitura e, per il richiamo all’articolo precedente, i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori.
  • Presupposto: un contratto di pubblica fornitura con lo Stato, un ente pubblico o un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, comprensivo di appalti e somministrazioni di cose, opere e servizi.
  • Condotta: commettere frode nell’esecuzione del contratto o nell’adempimento degli obblighi contrattuali. Secondo l’orientamento prevalente non basta l’inadempimento, anche consapevole: occorre un comportamento in malafede che si traduca in un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione conforme agli obblighi assunti.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di eseguire la prestazione in modo difforme dissimulando la difformità; non è richiesto il fine di profitto né il danno patrimoniale dell’ente.
  • Pena: reclusione da uno a cinque anni e multa; la pena è aumentata quando la fornitura riguarda i beni indicati nel secondo comma dell’art. 355 c.p. (alimenti e medicinali, comunicazioni, armamento delle forze armate, opere contro comuni pericoli).

Il reato è procedibile d’ufficio. La condanna comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.) e, se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio di una società, può fondare la responsabilità amministrativa dell’ente.

Profili applicativi

La giurisprudenza registra due letture della nozione di frode. Secondo un indirizzo più risalente, la frode coincide con ogni violazione contrattuale consapevole o con la consegna dolosa di cose diverse per origine, qualità o quantità da quelle pattuite, se la difformità è significativa. L’indirizzo oggi prevalente richiede invece un quid pluris: la malafede contrattuale, intesa come espediente ingannevole che crea un’apparenza di regolare adempimento. È proprio questo elemento a giustificare la pena più severa rispetto all’art. 355 c.p. e a evitare che quella figura sia assorbita nella frode.

Nella pratica rilevano quindi le modalità con cui la difformità viene presentata all’amministrazione: false certificazioni, documenti di trasporto o di collaudo ingannevoli, schede prodotto mendaci, occultamento delle sostituzioni. Se invece la difformità è dichiarata o comunque verificabile dalla documentazione messa a disposizione dell’ente, l’inadempimento resta tale e può rilevare, alle sue condizioni, ai sensi dell’art. 355 c.p. o solo sul piano civilistico.

Casi frequenti sono l’impiego nelle mense scolastiche di alimenti diversi da quelli del capitolato, la fornitura di prodotti rigenerati spacciati per originali, l’installazione di componenti non conformi negli impianti in manutenzione, la somministrazione di personale privo dei requisiti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 45105: dopo avere dato conto dell’indirizzo che identifica la frode con ogni violazione contrattuale, la Corte ha aderito all’orientamento secondo cui non basta il semplice inadempimento doloso, ma occorre una condotta di malafede contrattuale consistente in un espediente malizioso o ingannevole che faccia apparire l’esecuzione conforme agli obblighi, e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.
  • Cassazione penale, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25372: in un caso di appalto del servizio di mensa scolastica, nel quale erano stati impiegati alimenti congelati, non biologici o non locali in luogo di quelli previsti dal capitolato, la Corte ha ritenuto preferibile l’indirizzo restrittivo, osservando che il riferimento testuale alla frode evoca un concetto diverso dal mero inadempimento e giustifica il trattamento sanzionatorio più severo; il ricorso è stato accolto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 10 gennaio 2025, n. 1074: integra la frode la condotta del fornitore che, per vendere a un ufficio giudiziario toner rigenerati presentati come originali, li inserisce nella sezione dei prodotti originali della piattaforma telematica, fornisce rassicurazioni e trasmette un falso certificato di garanzia, realizzando espedienti ingannevoli che fanno apparire conforme l’esecuzione.
  • Cassazione penale, sez. VI, 16 maggio 2025, n. 18589: in tema di responsabilità dell’ente con reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture, il disordine documentale, i difetti organizzativi e l’installazione di componenti non originali dimostrano al più l’inadempimento, ma non il quid pluris ingannevole; l’ordinanza cautelare è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 aprile 2026, n. 13506: la Corte ha richiamato il costante orientamento che esige, oltre all’inadempimento doloso, l’espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire regolare l’esecuzione, dichiarando inammissibile il ricorso che sollecitava una rivalutazione del merito.

Rapporti con altre norme

Il rapporto principale è con l’art. 355 c.p.: la frode richiede l’elemento ingannevole, in mancanza del quale il fatto può integrare l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture se ne derivi la mancanza di cose od opere necessarie al servizio. Rispetto alla truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), la frode nelle pubbliche forniture non richiede l’induzione in errore né il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, ma presuppone un contratto di fornitura già concluso con il soggetto pubblico. Nel campo alimentare possono concorrere la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e, se gli alimenti sono pericolosi, i delitti contro la salute pubblica (artt. 440 e 444 c.p.). Si applicano l’art. 32-quater c.p. sull’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti.