1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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