Art. 352 c.p. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.