Art. 336 c.p. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

3. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

4. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.(6)(96)(125)(233)

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
-(con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per i delitti previsti dall’art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
-(con l’art. 6, comma 1) che “L’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989”.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 336 c.p. apre il capo II del titolo II del libro secondo, dedicato ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, e punisce chi usa violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio per condizionarne l’attività. L’interesse tutelato è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare la libertà di determinazione dei soggetti che esercitano funzioni o servizi pubblici, che devono poter agire secondo la legge senza subire pressioni illecite; in via mediata è protetta anche la persona fisica del pubblico agente.

La disposizione è stata modificata in tempi recenti. La legge 4 marzo 2024, n. 25, sulla sicurezza del personale scolastico, ha introdotto il secondo comma, che aumenta la pena fino alla metà quando il fatto è commesso dal genitore o dal tutore dell’alunno nei confronti del dirigente scolastico o del personale della scuola. Il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (cosiddetto decreto sicurezza), ha aggiunto il quarto comma, che prevede lo stesso aumento quando le ipotesi del primo e del terzo comma sono commesse contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; il testo vigente è in vigore dal 12 aprile 2025.

Contenuto della disposizione

La norma prevede due figure di reato, distinte in base al fine perseguito dall’agente.

  • Violenza o minaccia per costringere a un atto contrario ai doveri o all’omissione di un atto dell’ufficio (primo comma): reclusione da sei mesi a cinque anni.
  • Violenza o minaccia per costringere a compiere un atto dell’ufficio o del servizio, o comunque per influire sul pubblico agente (terzo comma): reclusione fino a tre anni. Qui il fine è ottenere un atto conforme ai doveri, oppure orientare in qualsiasi modo l’attività del pubblico ufficiale.

Soggetto attivo è chiunque, anche un pubblico ufficiale che agisca come privato; soggetto passivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, individuati secondo il criterio oggettivo-funzionale degli artt. 357 e 358 c.p. La violenza è qualsiasi energia fisica impiegata contro la persona; la minaccia è la prospettazione di un male ingiusto, anche indeterminato o indiretto, purché idonea a coartare la libertà d’azione del destinatario.

Il reato è di mera condotta e si consuma con l’uso della violenza o della minaccia, a prescindere dal raggiungimento dello scopo: l’atto che l’agente intende ottenere non fa parte dell’elemento oggettivo, ma qualifica il dolo specifico. L’idoneità della condotta si valuta con giudizio ex ante, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive. Il delitto è procedibile d’ufficio; si applicano le aggravanti dell’art. 339 c.p. (uso di armi, persona travisata, più persone riunite) e quelle speciali del secondo e del quarto comma.

Profili applicativi

La questione più frequente è la distinzione con la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che dipende dal momento della condotta rispetto all’atto d’ufficio. Se la violenza o la minaccia è esercitata prima che l’atto abbia inizio, per indurre il pubblico ufficiale a ometterlo, si applica l’art. 336 c.p.; se è esercitata durante il compimento dell’atto, per impedirlo, si ha resistenza. Quando l’intervento degli operanti è unico e le condotte dell’agente si succedono rapidamente con il medesimo scopo, sussiste un solo reato di resistenza, non il concorso dei due delitti.

Nella prassi la fattispecie ricorre nelle intimidazioni rivolte a funzionari comunali, sanitari, insegnanti, agenti di polizia e controllori, spesso nella forma di minacce di ritorsioni personali, di denunce strumentali o di conseguenze sul piano professionale o istituzionale. Non è necessaria una minaccia diretta e personale: anche forme di pressione collettiva o di coazione morale indiretta possono integrare il reato, se idonee a turbare il pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni. Occorre invece escludere il reato quando le espressioni, valutate nel contesto, siano mera protesta o critica, prive della prospettazione di un danno ingiusto.

Un altro profilo delicato è il confine con i reati propri del pubblico ufficiale, come la concussione o l’induzione indebita (artt. 317 e 319-quater c.p.): quando chi esercita pressioni riveste una qualifica pubblica, ma agisce come privato cittadino e non nell’esercizio dei suoi poteri, la condotta intimidatoria verso un altro pubblico ufficiale ricade nell’art. 336 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 51961: la violenza o minaccia posta in essere durante il compimento dell’atto, per impedirlo, integra la resistenza dell’art. 337 c.p., mentre ricorre l’art. 336 c.p. se è diretta a costringere il pubblico ufficiale a omettere l’atto prima dell’inizio dell’esecuzione; con un unico atto di polizia e condotte contestuali e con identico fine, sussiste il solo reato di resistenza.
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 luglio 2025, n. 25744: il delitto è di mera condotta, assistito da dolo specifico, e si consuma indipendentemente dal conseguimento dello scopo; è sufficiente qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico agente, da valutare con giudizio ex ante. Il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 5 marzo 2026, n. 8673: il sindaco che, agendo come privato cittadino, minaccia la comandante dei carabinieri di compromettere i rapporti istituzionali per ottenere la rivalutazione di un accertamento a carico del figlio non commette induzione indebita, ma il reato dell’art. 336 c.p.; la minaccia di un male anche indeterminato è idonea se inserita in un contesto intimidatorio. Il fatto è stato riqualificato con rinvio per la rideterminazione della pena.
  • Cassazione penale, sez. VI, 26 marzo 2026, n. 11366: ai fini degli artt. 336 e 337 c.p. non occorre una minaccia diretta o personale, bastando qualsiasi coazione, anche morale o indiretta, idonea a coartare la libertà d’azione dei pubblici ufficiali, come le forme di intimidazione collettiva che ostacolano un’operazione di servizio.

Rapporti con altre norme

L’art. 336 c.p. si coordina anzitutto con l’art. 337 c.p. (resistenza), con il quale si pone in rapporto di alternatività in base al momento della condotta, e con l’art. 338 c.p., che tutela gli organi politici, amministrativi e giudiziari collegiali. Le aggravanti comuni ai delitti del capo sono previste dall’art. 339 c.p.; l’oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) punisce invece l’offesa all’onore e al prestigio senza fini di coazione. Per la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio rilevano gli artt. 357 e 358 c.p. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità ai fini dell’art. 131-bis c.p. quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni. Le lesioni eventualmente cagionate al pubblico agente (art. 582 c.p.) concorrono con il delitto, mentre la minaccia semplice (art. 612 c.p.) ne resta assorbita.