Art. 355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:
3. 1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
4. 2° cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
5. 3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
6. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.
7. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 355 c.p. punisce l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture ed è collocato tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Normalmente l’inadempimento di un contratto ha rilievo solo civilistico; qui il legislatore lo eleva a reato perché la prestazione mancata è destinata a soddisfare esigenze essenziali di un servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico. L’interesse tutelato è dunque il buon funzionamento della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, che la mancata fornitura di beni od opere necessari può compromettere.
La norma costituisce, insieme all’art. 356 c.p. sulla frode nelle pubbliche forniture, un sistema a due livelli: l’inadempimento che fa mancare la fornitura (art. 355 c.p.) e l’esecuzione fraudolenta del contratto (art. 356 c.p.). Il testo è quello originario del 1931.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio. Alla condanna può seguire l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32-quater c.p.
Profili applicativi
La prima verifica riguarda la natura del rapporto. Non ogni rapporto con la pubblica amministrazione è una pubblica fornitura: occorrono la qualifica pubblicistica del committente, un sinallagma avente ad oggetto cose od opere e una correlazione diretta tra la prestazione e il funzionamento del servizio. Restano fuori, per il divieto di analogia in materia penale, i rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, nei quali il concessionario è al tempo stesso obbligato alla prestazione e gestore del servizio cui essa è destinata, nonché gli obblighi verso lo Stato derivanti da fonti non contrattuali.
La seconda verifica attiene all’effetto dell’inadempimento: la norma richiede che vengano a mancare cose od opere necessarie, con un pericolo per il regolare svolgimento del servizio. Casi tipici sono l’interruzione di forniture sanitarie, alimentari o di servizi di pulizia e manutenzione in ospedali e scuole, l’abbandono di un cantiere pubblico, la mancata vigilanza su materiali già consegnati e poi sottratti.
La distinzione con l’art. 356 c.p. è decisiva per la pena: se all’inadempimento si accompagna un espediente ingannevole volto a far apparire regolare l’esecuzione, ricorre la frode; altrimenti, al più, l’inadempimento dell’art. 355 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 355 c.p. va coordinato anzitutto con l’art. 356 c.p.: la frode nelle pubbliche forniture richiede un elemento ulteriore, la malafede contrattuale che si traduce in un espediente ingannevole; in sua assenza il fatto doloso o colposo che fa mancare la fornitura rientra nell’art. 355 c.p. Quando l’inadempimento è accompagnato da artifici e raggiri che procurano un ingiusto profitto con danno dell’ente può configurarsi la truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.). La sottrazione di beni pubblici da parte di chi li ha in custodia per ragione d’ufficio integra invece il peculato (art. 314 c.p.), se l’agente riveste una qualifica pubblicistica. L’interruzione di un pubblico servizio da parte di chi vi è addetto è punita dall’art. 340 c.p. Sul piano civile e amministrativo restano ferme la risoluzione del contratto, le penali e l’esclusione dalle gare previste dal codice dei contratti pubblici.