Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 357 c.p. definisce la nozione di pubblico ufficiale agli effetti della legge penale. È una norma definitoria, collocata tra le disposizioni comuni ai delitti contro la pubblica amministrazione, ma la sua portata è generale: da essa dipendono la configurabilità dei reati propri dei pubblici ufficiali (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio fino alla sua abrogazione, rifiuto di atti d’ufficio, falsità in atto pubblico) e delle aggravanti e delle fattispecie che tutelano chi esercita funzioni pubbliche (oltraggio, violenza o minaccia, resistenza).
Il testo vigente si deve alla legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha abbandonato il criterio soggettivo, fondato sul rapporto di dipendenza dallo Stato o da un ente pubblico, per adottare una concezione oggettivo-funzionale: ciò che conta è la natura dell’attività svolta, non lo status di chi la esercita. La legge 7 febbraio 1992, n. 181 ha poi ritoccato entrambi i commi; il testo è in vigore dal 17 marzo 1992.
Contenuto della disposizione
La distinzione con l’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) è interna all’area dell’attività pubblica: entrambe le figure operano nell’ambito di una disciplina pubblicistica, ma solo il pubblico ufficiale dispone dei poteri deliberativi, autoritativi o certificativi; le mansioni d’ordine e le prestazioni meramente materiali restano estranee a entrambe le qualifiche.
Profili applicativi
L’accertamento della qualifica è spesso il cuore del processo per i reati contro la pubblica amministrazione, perché dalla sua sussistenza dipende la stessa configurabilità del reato: in assenza della qualifica, l’appropriazione del denaro non è peculato ma appropriazione indebita (art. 646 c.p.), con differenze rilevanti di pena, procedibilità e prescrizione. Il giudice deve individuare la base normativa che attribuisce al soggetto prerogative pubbliche e verificare se l’atto compiuto rientri nella formazione o manifestazione della volontà amministrativa o nell’esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
Casistica ricorrente: sono stati qualificati pubblici ufficiali il medico che opera in strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale quando certifica o prescrive, il notaio, l’ufficiale giudiziario, il verificatore dei titoli di viaggio, il direttore dei lavori pubblici nelle attività certificative. Il tema più controverso riguarda i dipendenti delle società partecipate, in house o concessionarie di servizi pubblici: la forma privatistica dell’ente non esclude la qualifica, ma questa va riconosciuta solo per le attività direttamente collegate alla funzione o al servizio, non per quelle di gestione interna regolate dal diritto privato.
Un errore frequente è desumere la qualifica dalla natura pubblica del denaro maneggiato o dalla partecipazione pubblica al capitale: ciò che rileva è il regime giuridico dell’attività concretamente svolta.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 357 c.p. si legge in coppia con l’art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio) e con l’art. 359 c.p. (persone esercenti un servizio di pubblica necessità, come avvocati e medici nell’esercizio della professione), che completano la mappa delle qualifiche soggettive. L’art. 322-bis c.p. estende le qualifiche ai membri e funzionari delle istituzioni dell’Unione europea e di organizzazioni internazionali. Le definizioni condizionano i reati propri degli artt. 314 ss. c.p., le falsità in atti degli artt. 476 ss. c.p., i reati contro chi esercita pubbliche funzioni (artt. 336, 337, 341-bis c.p.) e l’aggravante comune dell’art. 61, n. 9, c.p. per i fatti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. Leggi speciali possono attribuire espressamente la qualifica, come avviene per gli addetti ai servizi postali e di bancoposta, sempre in conformità ai criteri degli artt. 357 e 358 c.p.