Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.(96)(125)(233)

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 353 c.p. punisce la turbata libertà degli incanti, comunemente detta “turbativa d’asta”, collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. La norma tutela il libero e regolare svolgimento delle gare pubbliche, cioè la libera concorrenza tra gli offerenti, e con essa l’interesse dell’amministrazione a scegliere il contraente migliore alle condizioni più vantaggiose. È una delle figure centrali del diritto penale degli appalti, affiancata dal 2010 dall’art. 353-bis c.p., che anticipa la tutela alla fase di predisposizione del bando.

Il testo è rimasto quello originario, salvo le pene pecuniarie, oggi espresse in euro per effetto delle conversioni di legge: la multa è da 103 a 1.032 euro nell’ipotesi base e da 516 a 2.065 euro nell’ipotesi aggravata. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aumenta le pene da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chiunque, quindi anche il pubblico funzionario e il concorrente. Il secondo comma prevede una pena più grave (reclusione da uno a cinque anni) per la persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni.
  • Mezzi: violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni (accordi occulti tra concorrenti o tra concorrente e funzionario) o altri mezzi fraudolenti, cioè qualsiasi attività ingannevole idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara.
  • Condotte alternative: impedire la gara (che non si svolge), turbarla (alterandone lo svolgimento o il risultato) o allontanarne gli offerenti.
  • Ambito: pubblici incanti e licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, espressioni che oggi si riferiscono a tutte le procedure di evidenza pubblica caratterizzate da una competizione tra più offerenti secondo criteri predeterminati. Il terzo comma estende la norma, con pene ridotte alla metà, alle licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.
  • Elemento soggettivo: dolo generico.
  • Pena: reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da 103 a 1.032 euro. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il presupposto indispensabile è l’esistenza di una gara, anche informale, cioè di una procedura in cui più concorrenti competono secondo regole e criteri di selezione prestabiliti. Il reato è escluso quando la legge consente l’affidamento diretto e quando l’amministrazione, pur interpellando più operatori, conserva piena libertà di scelta secondo criteri di convenienza: la semplice raccolta di preventivi o di manifestazioni di interesse non trasforma l’affidamento diretto in una gara. È un profilo di grande rilievo dopo le riforme dei contratti pubblici che hanno ampliato gli affidamenti diretti sotto soglia.

Quanto alla struttura, si tratta di un reato di evento di pericolo: non occorre che la collusione raggiunga il risultato voluto né che vi sia un danno effettivo per l’amministrazione, ma deve essere accertata l’idoneità concreta della condotta ad alterare l’andamento della gara. Ciò impone di individuare con precisione il mezzo fraudolento e il suo impatto sulla procedura.

Frequente è infine il problema del confine con l’art. 353-bis c.p.: se l’intervento illecito riguarda la redazione del bando o dell’atto equivalente, ricorre la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; se si colloca dopo l’indizione, durante lo svolgimento della procedura comparativa, si applica l’art. 353 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 luglio 2024, n. 30016: la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontana l’offerente da una gara pubblica, oltre a integrare l’art. 353 c.p., può integrare in concorso formale anche l’estorsione (art. 629 c.p.), quando abbia causato un danno patrimoniale consistente nella perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile dalla partecipazione alla gara.
  • Cassazione penale, sez. VI, 20 febbraio 2026, n. 6875: il discrimine tra art. 353 e art. 353-bis c.p. dipende dal momento della condotta collusiva: se il procedimento è viziato fin dalla predisposizione del bando ricorre l’art. 353-bis c.p., mentre l’art. 353 c.p. presuppone condotte successive all’adozione del bando idonee ad alterare la procedura comparativa; quando la legge consente l’affidamento diretto, i due reati sono esclusi. Ordinanza cautelare annullata senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. VI, 22 maggio 2026, n. 18516: per lavori sotto soglia affidabili direttamente, la scelta dell’ente di acquisire manifestazioni di interesse non trasforma il procedimento in una gara; manca dunque il presupposto del reato, che non sussiste neppure quando l’amministrazione, interpellati più soggetti, resti libera di scegliere secondo convenienza. Sentenza annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
  • Cassazione penale, sez. VI, 4 settembre 2026, n. 32870: l’art. 353 c.p. configura un reato di evento di pericolo; non occorre il conseguimento del risultato perseguito dai colludenti, ma deve essere accertata la concreta idoneità della condotta a incidere sull’esito della gara, oltre all’individuazione del mezzo fraudolento. Ordinanza annullata con rinvio.

Rapporti con altre norme

L’art. 353-bis c.p. punisce la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, cioè l’inquinamento della fase di formazione del bando; l’art. 354 c.p. l’astensione dagli incanti dietro compenso. Se il pubblico funzionario riceve denaro per favorire un concorrente, ricorrono la corruzione (artt. 318, 319 e 321 c.p.), che concorre con la turbativa; con l’estorsione (art. 629 c.p.) il concorso formale è ammesso alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite. La disciplina amministrativa di riferimento è il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che individua le procedure di gara e i casi di affidamento diretto. Sul piano delle conseguenze, rilevano la responsabilità dell’ente per i reati in materia di appalti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come esteso dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137), l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.) e le cause di esclusione dalle gare per gli operatori condannati.