Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.(96)(125)(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 353 c.p. punisce la turbata libertà degli incanti, comunemente detta “turbativa d’asta”, collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. La norma tutela il libero e regolare svolgimento delle gare pubbliche, cioè la libera concorrenza tra gli offerenti, e con essa l’interesse dell’amministrazione a scegliere il contraente migliore alle condizioni più vantaggiose. È una delle figure centrali del diritto penale degli appalti, affiancata dal 2010 dall’art. 353-bis c.p., che anticipa la tutela alla fase di predisposizione del bando.
Il testo è rimasto quello originario, salvo le pene pecuniarie, oggi espresse in euro per effetto delle conversioni di legge: la multa è da 103 a 1.032 euro nell’ipotesi base e da 516 a 2.065 euro nell’ipotesi aggravata. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aumenta le pene da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il presupposto indispensabile è l’esistenza di una gara, anche informale, cioè di una procedura in cui più concorrenti competono secondo regole e criteri di selezione prestabiliti. Il reato è escluso quando la legge consente l’affidamento diretto e quando l’amministrazione, pur interpellando più operatori, conserva piena libertà di scelta secondo criteri di convenienza: la semplice raccolta di preventivi o di manifestazioni di interesse non trasforma l’affidamento diretto in una gara. È un profilo di grande rilievo dopo le riforme dei contratti pubblici che hanno ampliato gli affidamenti diretti sotto soglia.
Quanto alla struttura, si tratta di un reato di evento di pericolo: non occorre che la collusione raggiunga il risultato voluto né che vi sia un danno effettivo per l’amministrazione, ma deve essere accertata l’idoneità concreta della condotta ad alterare l’andamento della gara. Ciò impone di individuare con precisione il mezzo fraudolento e il suo impatto sulla procedura.
Frequente è infine il problema del confine con l’art. 353-bis c.p.: se l’intervento illecito riguarda la redazione del bando o dell’atto equivalente, ricorre la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; se si colloca dopo l’indizione, durante lo svolgimento della procedura comparativa, si applica l’art. 353 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 353-bis c.p. punisce la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, cioè l’inquinamento della fase di formazione del bando; l’art. 354 c.p. l’astensione dagli incanti dietro compenso. Se il pubblico funzionario riceve denaro per favorire un concorrente, ricorrono la corruzione (artt. 318, 319 e 321 c.p.), che concorre con la turbativa; con l’estorsione (art. 629 c.p.) il concorso formale è ammesso alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite. La disciplina amministrativa di riferimento è il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che individua le procedure di gara e i casi di affidamento diretto. Sul piano delle conseguenze, rilevano la responsabilità dell’ente per i reati in materia di appalti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come esteso dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137), l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.) e le cause di esclusione dalle gare per gli operatori condannati.