Art. 340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
2. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
3. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.(36)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
- (con l’art. 2, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici”;
- (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 340 c.p. punisce chi cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. La norma chiude il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e tutela il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nella specifica dimensione della continuità e regolarità dei servizi rivolti alla collettività: trasporti, sanità, scuola, uffici pubblici, servizi di emergenza, ma anche servizi di pubblica necessità svolti da privati, come quelli forniti da medici, farmacisti o imprese di erogazione di beni essenziali.
Si tratta di una figura residuale, come dimostra la clausola iniziale «fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge». Il secondo comma, che prevede una pena più elevata per le condotte commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, è stato introdotto dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77; il testo è in vigore, in questa formulazione, dal 15 giugno 2019.
Contenuto della disposizione
Il reato è comune. La condotta è a forma libera: rileva qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che cagioni l’interruzione, cioè la cessazione anche temporanea del servizio, oppure il turbamento, cioè l’alterazione del suo ordinato svolgimento. L’evento deve riguardare il funzionamento dell’ufficio o del servizio nel suo complesso e non il singolo atto compiuto dal pubblico ufficiale; deve inoltre essere apprezzabile, anche se di breve durata.
L’elemento soggettivo è il dolo generico: occorre la coscienza e volontà della condotta e la rappresentazione dell’evento di interruzione o turbamento, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, quando l’agente accetta il rischio che il proprio comportamento comprometta la regolarità del servizio. Non è richiesto che l’agente miri specificamente a bloccare il servizio.
La pena è la reclusione fino a un anno; fino a due anni se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La casistica è ampia: occupazioni di uffici pubblici, blocchi di strade e autostrade durante proteste, condotte violente o moleste a bordo di mezzi pubblici che costringono a fermare la corsa, comportamenti aggressivi nei pronto soccorso o negli uffici comunali, false segnalazioni di emergenza che impegnano i soccorsi. Il punto più delicato è distinguere l’interruzione del servizio dalla semplice opposizione a un singolo atto: impedire a un agente di compiere un’operazione non significa, di per sé, alterare il funzionamento dell’intero ufficio.
Per lo stesso motivo occorre cautela nel contestare il reato insieme alla resistenza a un pubblico ufficiale. Ogni condotta oppositiva distoglie gli agenti dalle altre incombenze, ma ciò non basta per ritenere integrato anche l’art. 340 c.p.: la clausola di riserva impone di verificare se il disvalore del fatto sia già interamente assorbito dalla fattispecie più specifica. Va considerato, infine, il rapporto con le norme speciali sul blocco stradale e ferroviario contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, più volte modificate, da ultimo dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il reato va coordinato con la resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che punisce l’opposizione violenta al singolo atto, e con l’art. 331 c.p., che sanziona l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità da parte di chi lo esercita come impresa. Altre disposizioni speciali sono l’art. 432 c.p. (attentati alla sicurezza dei trasporti), l’art. 658 c.p. (procurato allarme presso l’autorità), l’art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 sul blocco ferroviario e stradale e la L. 12 giugno 1990, n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Le nozioni di pubblico servizio e di servizio di pubblica necessità si ricavano dagli artt. 358 e 359 c.p. L’ipotesi del secondo comma dialoga con le aggravanti per i fatti commessi durante manifestazioni pubbliche previste dagli artt. 339 e 635 c.p.