Art. 347 c.p. Usurpazione di funzioni pubbliche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 347 c.p. punisce l’usurpazione di funzioni pubbliche, delitto collocato tra quelli dei privati contro la pubblica amministrazione. Tutela il buon andamento e la regolarità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), che esige che le funzioni pubbliche siano esercitate soltanto da chi vi è legittimamente preposto. L’interesse protetto non è il prestigio dell’ufficio in astratto, ma la corrispondenza tra titolarità formale del potere e suo esercizio concreto. Il testo è quello originario del 1930; la pena è la reclusione fino a due anni e la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

La norma ha acquistato nuovo rilievo dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) a opera della legge 9 agosto 2024, n. 114: la giurisprudenza ha avvertito che ciò non giustifica un’espansione dell’art. 347 c.p. oltre i suoi confini tradizionali.

Contenuto della disposizione

  • Usurpazione (primo comma): chiunque, privato o pubblico ufficiale incompetente, usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, cioè le esercita in concreto senza averne titolo. Non basta attribuirsi falsamente una qualità: occorre il compimento di atti propri della funzione.
  • Protrazione indebita (secondo comma): il pubblico ufficiale o impiegato che, ricevuta comunicazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua a esercitarle.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, comprensivo della consapevolezza di non essere investiti della funzione o di esserne stati privati. L’errore sulla norma amministrativa che regola l’investitura può escludere il dolo come errore sul fatto (art. 47, terzo comma, c.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio. Il reato è istantaneo e si consuma con il primo atto di esercizio indebito; più atti possono essere unificati dalla continuazione.

Profili applicativi

La questione centrale è distinguere l’usurpazione dalla semplice irregolarità dell’investitura. Se esiste un atto formale di nomina, anche illegittimo, il reato non si configura finché quell’atto non sia annullato in sede amministrativa o giurisdizionale: la funzione è esercitata da chi è formalmente investito, e l’eventuale vizio della nomina resta un problema di diritto amministrativo. Il reato presuppone invece l’assenza radicale di investitura, o la cessazione notificata del rapporto.

La casistica tipica riguarda soggetti privati che compiono atti autoritativi riservati alle forze di polizia o agli organi pubblici: la rimozione di veicoli in sosta vietata su area pubblica, che spetta solo agli organi di polizia stradale; le perquisizioni e i sequestri eseguiti da guardie volontarie fuori dai limiti dei decreti prefettizi di nomina o con nomina scaduta; i controlli venatori compiuti da guardie zoofile prive della relativa competenza. Spesso il reato concorre con la sostituzione di persona o con il possesso di segni distintivi contraffatti, quando l’agente si presenta con divise e tesserini che evocano una qualifica pubblica.

Nella prassi conviene verificare con precisione la fonte normativa dei poteri esercitati e il contenuto del provvedimento di nomina: la competenza delle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile, ad esempio, è circoscritta dai decreti prefettizi e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 alla tutela degli animali d’affezione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 20 marzo 2026, n. 10793: non integra l’usurpazione l’esercizio di funzioni sulla base di un incarico formalmente conferito, anche se illegittimo, finché non sia annullato; il reato richiede l’assenza radicale di investitura e un esercizio indebito contrario agli interessi della funzione, e non va esteso dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. La condanna di un vicesegretario comunale è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 2026, n. 14824: alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile la qualifica di polizia giudiziaria spetta solo per la tutela degli animali d’affezione e nei limiti dei decreti prefettizi; perquisizioni e sequestri di animali esotici compiuti da guardie volontarie con decreti inesistenti o scaduti sono stati ritenuti usurpazione. I reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
  • Cassazione penale, sez. II, 4 ottobre 2023, n. 40323: la rimozione di veicoli dalle aree pubbliche nei casi del codice della strada può essere disposta solo dagli organi di polizia, sicché il privato che la esegue di sua iniziativa, consapevole di non essere autorizzato, usurpa una funzione pubblica; il ricorso è stato rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 347 c.p. si distingue dalla sostituzione di persona (art. 494 c.p.), che punisce l’attribuzione di una falsa qualità senza esercizio della funzione, e dall’usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.), relativa all’uso abusivo di divise e qualifiche professionali. Può concorrere con il possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.), con la violenza privata (art. 610 c.p.) e con l’estorsione (art. 629 c.p.) o la truffa (art. 640 c.p.) quando l’esercizio della falsa funzione serva a ottenere denaro. L’abrogato abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) riguardava chi, pur investito della funzione, ne violava le regole; dopo la legge n. 114 del 2024 restano applicabili, per il pubblico ufficiale investito, il peculato per distrazione e l’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.). Sul piano amministrativo rileva la disciplina sull’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241).