Art. 339 c.p. Circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

4. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.(6)

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 339 c.p. prevede le circostanze aggravanti dei tre delitti che lo precedono: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.). La norma ha però una portata più ampia, perché numerose disposizioni di parte speciale vi rinviano per descrivere le modalità della violenza o della minaccia che aggravano altri reati, come la violenza privata (art. 610 c.p.) e la minaccia (art. 612 c.p.).

La ratio dell’aggravamento risiede nella maggiore carica intimidatoria della condotta e nella ridotta possibilità di difesa della vittima, quando la violenza o la minaccia sono esercitate con armi, da persone travisate, da più persone riunite o avvalendosi della forza di associazioni segrete. La norma è stata più volte aggiornata: il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, ha introdotto il terzo comma sul lancio di corpi contundenti e artifici pirotecnici; il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha aggiunto al primo comma l’ipotesi delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto il quarto comma, relativo alle condotte volte a impedire la realizzazione di infrastrutture di servizi pubblici. Il testo è in vigore, in questa formulazione, dal 12 aprile 2025.

Contenuto della disposizione

Il primo comma prevede un aumento di pena fino a un terzo (art. 64 c.p.) se la violenza o la minaccia è commessa:

  • nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • con armi, sia proprie sia improprie, cioè gli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto o senza giustificato motivo (art. 585, secondo comma, c.p.);
  • da persona travisata, cioè con il volto alterato o coperto in modo da renderne difficile il riconoscimento;
  • da più persone riunite, che devono essere almeno due, simultaneamente presenti nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia;
  • con scritto anonimo, in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete, esistenti o supposte.

Il secondo comma configura una circostanza a effetto speciale, con pene autonome: se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite con uso di armi anche da parte di una sola di esse, oppure da più di dieci persone anche senza armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni per i fatti degli artt. 336, primo comma, 337 e 338 c.p., e da due a otto anni per quelli dell’art. 336, secondo comma, c.p. Il terzo comma estende queste pene, salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla violenza o minaccia commessa mediante lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Il quarto comma applica l’aumento del primo comma quando la violenza o la minaccia mira a impedire la realizzazione di infrastrutture per l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni o altri servizi pubblici.

Profili applicativi

Nella prassi le aggravanti dell’art. 339 c.p. ricorrono soprattutto nelle condotte di resistenza durante cortei, manifestazioni sportive e sgomberi, e nelle violenze private e minacce commesse in gruppo o con l’uso di coltelli, bastoni e oggetti contundenti. Le circostanze di natura oggettiva, come l’uso dell’arma o il numero dei partecipanti, possono essere contestate anche solo in fatto, purché l’imputazione descriva con precisione gli elementi materiali che le integrano.

Il richiamo dell’art. 339 c.p. ha rilevanti effetti anche sulla procedibilità. Dopo il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la violenza privata e la minaccia sono di regola procedibili a querela, ma si procede d’ufficio quando ricorrono le modalità indicate dall’art. 339 c.p.: l’accertamento dell’aggravante decide dunque della sorte del processo in assenza di querela. Ai fini dell’ipotesi delle più persone riunite non è necessario che tutti siano identificati, mentre la riunione deve essere percepita dalla vittima e sussistere al momento della condotta. Per l’ipotesi dei più di dieci partecipanti è sufficiente il concorso di tale numero di persone, essendo il requisito della riunione richiesto soltanto per l’ipotesi delle più di cinque persone armate.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 6 ottobre 2025, n. 32844: l’aggravante delle più persone riunite, che rende la violenza privata procedibile d’ufficio, richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia, nota alla vittima, mentre non occorre che tutti i partecipanti siano identificati; la ragione dell’aggravamento sta nella maggiore intimidazione e nella minore possibilità di difesa.
  • Cassazione penale, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 6842: nel novero delle armi rilevanti ai sensi dell’art. 339 c.p. rientrano anche quelle improprie, come un bastone, e l’aggravante, non avendo natura valutativa, può essere contestata in fatto; è stata annullata la sentenza che aveva prosciolto per difetto di querela l’imputato di minaccia commessa con un bastone e un coltello.
  • Cassazione penale, sez. VI, 18 giugno 2026, n. 22606: per le aggravanti del secondo e terzo comma è sufficiente la partecipazione concorsuale di più di dieci persone, anche non tutte identificate, perché il requisito della riunione riguarda la distinta ipotesi delle più di cinque persone armate; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

Le circostanze si applicano direttamente ai delitti degli artt. 336, 337 e 338 c.p.; vi rinviano, tra gli altri, l’art. 610, secondo comma, c.p. per la violenza privata, l’art. 611, secondo comma, c.p. per la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e l’art. 612, secondo comma, c.p. per la minaccia. La nozione di arma va ricavata dall’art. 585 c.p. e dalla L. 18 aprile 1975, n. 110; il travisamento interseca il divieto dell’art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152. La resistenza commessa nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza trova inoltre un autonomo aumento di pena nel secondo comma dell’art. 337 c.p. Le aggravanti a effetto speciale incidono sul calcolo della pena ai fini della prescrizione (art. 157 c.p.) e delle misure cautelari (art. 278 c.p.p.).