Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficiale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.(6)(36)(107)(119)

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
- (con l’art. 2, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici”;
- (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Aggiornamento (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto:
- (con l’art. 1, comma 1, lettera g che è concessa amnistia “per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall’art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all’art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte”;
- (con l’art. 12, comma 1) che “L’amnistia e l’indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986”.

Aggiornamento (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
- (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per i delitti previsti dall’art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
- (con l’art. 6, comma 1) che “L’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337 c.p. punisce la resistenza a un pubblico ufficiale e si colloca nel capo II del titolo II del libro secondo, tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Il bene giuridico tutelato è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo della libertà di azione di chi esercita la funzione o il servizio; accanto a esso la giurisprudenza riconosce la tutela della sicurezza e della libertà fisica e morale della persona fisica che incarna la funzione, il che rende il reato plurioffensivo.

Il testo è stato modificato dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, che ha aggiunto il secondo comma: se la violenza o la minaccia sono dirette contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto d’ufficio, la pena è aumentata fino alla metà. La disposizione è in vigore, in questa formulazione, dal 12 aprile 2025.

Contenuto della disposizione

Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune). Soggetti passivi della condotta sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.), nonché i privati che, richiesti, prestano loro assistenza.

La condotta consiste nell’uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d’ufficio o di servizio, nel momento in cui l’atto viene posto in essere. Qui sta la differenza rispetto alla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), che punisce la condotta diretta a costringere il funzionario a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, e che dunque precede l’attività funzionale. La violenza può essere anche impropria, cioè rivolta contro cose o contro terzi, purché si riverberi sull’attività del pubblico ufficiale ostacolandola. Non integra il reato la cosiddetta resistenza passiva, consistente nel mero rifiuto di collaborare o nella semplice fuga, priva di violenza o minaccia.

Il reato è di pericolo e di mera condotta: si consuma nel momento in cui si usa violenza o minaccia, anche se l’atto viene comunque compiuto. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nella finalità di opporsi all’atto; non rilevano gli scopi ulteriori, come il desiderio di sottrarsi all’arresto.

La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata fino alla metà nell’ipotesi del secondo comma; si applicano inoltre le aggravanti dell’art. 339 c.p. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

La casistica più frequente riguarda la fuga in automobile per sottrarsi a un controllo: la sola fuga non basta, ma integra violenza la condotta di guida che pone deliberatamente in pericolo l’incolumità degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. Ricorrenti sono anche gli spintoni, i calci e il divincolarsi energico al momento dell’arresto o dell’accompagnamento, che vanno distinti dal mero tentativo di sottrarsi alla presa, nonché le condotte durante i controlli in ambito penitenziario o sanitario.

Se l’agente si oppone nel medesimo contesto a più pubblici ufficiali, si configurano tanti reati quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, unificati dal concorso formale, con rilevanti conseguenze sulla pena. Quanto alle cause di giustificazione, l’art. 393-bis c.p. esclude la punibilità quando il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni; quando la difesa prospetta in modo specifico un comportamento abusivo degli agenti, il giudice è tenuto ad accertarlo e a motivare sul punto.

Di particolare rilievo pratico è la caduta del divieto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) ai fatti commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale ricordata più avanti. La valutazione di tenuità deve dunque essere compiuta in concreto anche per questi casi, in base alle modalità della condotta e all’entità del pericolo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018, n. 40981: chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che compiono un atto del loro ufficio commette più reati di resistenza, in concorso formale ai sensi dell’art. 81, primo comma, c.p.
  • Corte costituzionale, 27 novembre 2025, n. 172: è costituzionalmente illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, c.p. nella parte in cui esclude la particolare tenuità per i delitti degli artt. 336 e 337 c.p. commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, essendo manifestamente irragionevole precludere l’istituto per tali reati quando esso è ammesso per il più grave delitto dell’art. 338 c.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 11 settembre 2025, n. 30544: a fronte della tesi difensiva, sostenuta dall’imputato detenuto, di una perquisizione arbitraria da parte degli agenti di polizia penitenziaria, la Corte ha annullato con rinvio la condanna, perché il giudice di merito non aveva svolto gli approfondimenti necessari sui temi di prova decisivi per verificare la configurabilità del reato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 11 settembre 2026, n. 33331: integra la violenza la fuga alla guida di un’autovettura con modalità che mettono deliberatamente in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada; risponde a titolo di concorso morale chi, presente all’altrui resistenza attiva, ne rafforza l’azione o ne aggrava gli effetti. La sentenza di assoluzione del passeggero è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 settembre 2026, n. 33515: il reato è integrato anche dalla violenza impropria che, pur non diretta contro l’agente, ostacola l’esercizio della funzione, mentre la resistenza passiva è ravvisabile solo in assenza di qualsiasi violenza o minaccia; la condanna è stata annullata limitatamente alla particolare tenuità, da valutare alla luce della sentenza costituzionale n. 172 del 2025.

Rapporti con altre norme

La resistenza si distingue dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) per il momento della condotta, contestuale e non anteriore all’atto, e dalla violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.). Le aggravanti comuni ai tre delitti sono previste dall’art. 339 c.p. Le lesioni personali eventualmente cagionate concorrono con la resistenza: quando la vittima è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni si applica la fattispecie autonoma dell’art. 583-quater c.p., con pene sensibilmente più elevate. L’oltraggio (art. 341-bis c.p.) concorre quando alle condotte violente si aggiungono offese all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale. La causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari è disciplinata dall’art. 393-bis c.p., quella della particolare tenuità dall’art. 131-bis c.p.