Art. 337-bis c.p. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

3. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

Testo in vigore dal 19 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.