1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 354 c.p. punisce l’astensione dagli incanti, delitto dei privati contro la pubblica amministrazione che completa la tutela offerta dall’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Il bene protetto è la libera concorrenza nelle gare pubbliche: l’amministrazione, e nelle vendite giudiziarie anche i creditori e il debitore esecutato, hanno interesse a che alla gara partecipino tutti i potenziali offerenti, così da ottenere il prezzo migliore.
La norma colpisce chi rinuncia a partecipare alla gara in cambio di denaro o di altra utilità. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di una forma particolare di concorso mediante condotta omissiva nella turbativa d’asta, che il legislatore ha configurato come reato autonomo e meno grave, sia per rendere certa la punibilità di una condotta meramente negativa, sia per sanzionarla con una pena più mite. Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 1° luglio 1931.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo: chiunque, purché potenziale partecipante alla gara; in pratica, chi avrebbe potuto concorrere e vi rinuncia.
Condotta: l’astensione dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’art. 353 c.p., cioè ai pubblici incanti e alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ambito che la giurisprudenza estende alle vendite forzate disposte dal giudice dell’esecuzione.
Corrispettivo: l’astensione deve essere determinata da denaro o altra utilità, dati o promessi all’agente o ad altri. L’astensione spontanea, non retribuita, non è punibile.
Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella consapevolezza di rinunciare alla gara in cambio dell’utilità.
Pena: reclusione fino a sei mesi o, in alternativa, la multa.
Il reato è procedibile d’ufficio e, per la pena prevista, rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio.
Profili applicativi
La questione centrale è il confine con la turbativa d’asta dell’art. 353 c.p., punita molto più severamente. L’art. 354 c.p. riguarda la condotta puramente passiva di chi, ricevuta un’offerta, si limita a non partecipare. Se invece il soggetto si inserisce attivamente nell’accordo collusivo volto ad alterare la gara, ad esempio concordando il ribasso con gli altri partecipanti, contribuendo ad allontanare altri offerenti o partecipando alla spartizione degli appalti, risponde di concorso nella turbata libertà degli incanti. Allo stesso modo, chi rinuncia all’aggiudicazione perché intimidito non è autore del reato ma persona offesa della turbativa commessa con minaccia.
Chi offre o dà il denaro per ottenere l’astensione non risponde dell’art. 354 c.p., ma della turbativa d’asta mediante doni o promesse, che l’art. 353 c.p. prevede espressamente. La norma trova applicazione nelle aste immobiliari dei tribunali, nelle gare per l’affidamento di lavori e servizi e nelle vendite di beni pubblici; le indagini si basano spesso su intercettazioni che documentano le promesse di compenso ai potenziali offerenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione penale, sez. II, 1° marzo 2023, n. 8952: sussiste la turbativa d’asta e non l’astensione dagli incanti quando il destinatario della promessa non si limita ad astenersi dalla gara, ma partecipa all’accordo illecito diretto a impedirla o alterarla o ad allontanare gli altri offerenti.
Cassazione penale, sez. VI, 26 maggio 2023, n. 23259: integra il concorso nella turbata libertà degli incanti, e non l’art. 354 c.p., la condotta di chi media per indurre l’aggiudicatario di una vendita forzata a rinunciare all’acquisto su pressione di un esponente mafioso; l’aggiudicatario che rinuncia per timore è persona offesa e non concorrente, e la turbativa è rilevante anche dopo la chiusura dell’asta, fino alla vendita definitiva.
Cassazione penale, sez. I, 7 novembre 2023, n. 44678: l’art. 354 c.p. configura una forma singolare di concorso mediante fatti omissivi nella turbativa d’asta, resa reato autonomo e meno grave; la riqualificazione è stata esclusa, con motivo dichiarato inammissibile, perché era stato accertato un intervento minaccioso seguito da un patto collusivo di astensione.
Rapporti con altre norme
La norma si coordina con l’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), di cui richiama l’ambito oggettivo, e con l’art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), che anticipa la tutela alla fase di predisposizione del bando. Il pubblico ufficiale che riceve o promette utilità per favorire un concorrente risponde dei delitti di corruzione (artt. 318 ss. c.p.). Quando la rinuncia è ottenuta con violenza o minaccia, possono concorrere l’estorsione (art. 629 c.p.) o la violenza privata (art. 610 c.p.), oltre all’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p. se il fatto è commesso con metodo mafioso. Nelle vendite giudiziarie, la disciplina va letta insieme alle norme del codice di procedura civile sulla vendita forzata (artt. 576 ss. c.p.c.). Il delitto può costituire reato-fine di un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
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Inquadramento e ratio
L’art. 354 c.p. punisce l’astensione dagli incanti, delitto dei privati contro la pubblica amministrazione che completa la tutela offerta dall’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Il bene protetto è la libera concorrenza nelle gare pubbliche: l’amministrazione, e nelle vendite giudiziarie anche i creditori e il debitore esecutato, hanno interesse a che alla gara partecipino tutti i potenziali offerenti, così da ottenere il prezzo migliore.
La norma colpisce chi rinuncia a partecipare alla gara in cambio di denaro o di altra utilità. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di una forma particolare di concorso mediante condotta omissiva nella turbativa d’asta, che il legislatore ha configurato come reato autonomo e meno grave, sia per rendere certa la punibilità di una condotta meramente negativa, sia per sanzionarla con una pena più mite. Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 1° luglio 1931.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio e, per la pena prevista, rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio.
Profili applicativi
La questione centrale è il confine con la turbativa d’asta dell’art. 353 c.p., punita molto più severamente. L’art. 354 c.p. riguarda la condotta puramente passiva di chi, ricevuta un’offerta, si limita a non partecipare. Se invece il soggetto si inserisce attivamente nell’accordo collusivo volto ad alterare la gara, ad esempio concordando il ribasso con gli altri partecipanti, contribuendo ad allontanare altri offerenti o partecipando alla spartizione degli appalti, risponde di concorso nella turbata libertà degli incanti. Allo stesso modo, chi rinuncia all’aggiudicazione perché intimidito non è autore del reato ma persona offesa della turbativa commessa con minaccia.
Chi offre o dà il denaro per ottenere l’astensione non risponde dell’art. 354 c.p., ma della turbativa d’asta mediante doni o promesse, che l’art. 353 c.p. prevede espressamente. La norma trova applicazione nelle aste immobiliari dei tribunali, nelle gare per l’affidamento di lavori e servizi e nelle vendite di beni pubblici; le indagini si basano spesso su intercettazioni che documentano le promesse di compenso ai potenziali offerenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma si coordina con l’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), di cui richiama l’ambito oggettivo, e con l’art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), che anticipa la tutela alla fase di predisposizione del bando. Il pubblico ufficiale che riceve o promette utilità per favorire un concorrente risponde dei delitti di corruzione (artt. 318 ss. c.p.). Quando la rinuncia è ottenuta con violenza o minaccia, possono concorrere l’estorsione (art. 629 c.p.) o la violenza privata (art. 610 c.p.), oltre all’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p. se il fatto è commesso con metodo mafioso. Nelle vendite giudiziarie, la disciplina va letta insieme alle norme del codice di procedura civile sulla vendita forzata (artt. 576 ss. c.p.c.). Il delitto può costituire reato-fine di un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).