Art. 350 c.p. Agevolazione colposa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.