1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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