Art. 345 c.p. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.