Art. 83 Codice Navigazione Divieto di transito e di sosta
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.