Art. 79 Codice Navigazione Pesca nei porti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto.
1. Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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