Art. 79 Codice Navigazione Pesca nei porti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.