Art. 63 Codice Navigazione Manovre disposte d’ufficio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante del porto può ordinare l’ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

2. L’autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.