Art. 67 Codice Navigazione Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.