Art. 80 Codice Navigazione Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all’autorizzazione del comandante del porto l’uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l’accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.