Art. 64 Codice Navigazione Deposito di cose su aree portuali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all’articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

2. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

3. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, l’autorità predetta può disporre la rimozione d’ufficio a spese dell’interessato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.