Art. 72 Codice Navigazione Rimozione di materiali sommersi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all’immediata rimozione.
2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell’autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d’ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
3. L’interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.