Art. 81 Codice Navigazione Altre attribuzioni di polizia
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento per l’esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell’Autorità di pubblica sicurezza.