Art. 75 Codice Navigazione Danni alle opere e agli impianti portuali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l’entità a mezzo dell’ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l’autorità provvede d’ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.