Art. 65 Codice Navigazione Imbarco e sbarco
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
2. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.