Art. 76 Codice Navigazione Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se l’esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all’intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l’autorità predetta provvede di ufficio a spese dell’interessato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.