Art. 69 Codice Navigazione Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. L’avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo.

2. Quando l’autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale.

Testo in vigore dal 11 febbraio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.