1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
2. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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