Art. 71 Codice Navigazione Divieto di getto di materiali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

2. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.