Art. 74 Codice Navigazione Guardiani di navi in disarmo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.