Art. 1213 Codice Navigazione Inosservanza di norme di polizia di bordo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14, comma 14) che “ Nell’articolo 1213 del codice della navigazione le parole ”se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.