Art. 1197 Codice Navigazione Rifiuto di cooperare al ricupero

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante..., essendone richiesto dal comandante o dall’autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.