Art. 1210 Codice Navigazione Inosservanza del divieto di asilo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.