Art. 1210 Codice Navigazione Inosservanza del divieto di asilo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.