Art. 1208 Codice Navigazione Richiesta di protezione ad autorità straniera

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l’ammenda fino a lire mille.(59)

2. Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell’arresto fino a un anno ovvero dell’ammenda fino a lire duemila.(59)

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
- (con l’art. 14, comma 11, lettera a)) che “nel primo comma le parole ”con l’ammenda fino a lire duecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni“.”
- (con l’art. 14, comma 11, lettera b)) che “nel secondo comma le parole ”la pena è dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’ammenda fino a lire quattrocentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.