Art. 1191 Codice Navigazione Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.