Art. 1194 Codice Navigazione Mancata rinnovazione di documenti di bordo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’armatore della nave o l’esercente dell’aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.