Art. 1203 Codice Navigazione Atterramento in aeroporto privato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l’ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.