Art. 1203 Codice Navigazione Atterramento in aeroporto privato
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l’ammenda fino a lire duemila.